Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 191/2011

Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0235)

Pubblicato: 22/11/2011 In vigore dal: 27/09/2011 Documento ufficiale

Qual è la durata massima del soggiorno per i minori stranieri secondo il Decreto del Presidente del Consiglio 191/2011 e quali sono le modalità di estensione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio 191/2011 modifica la disciplina relativa ai soggiorni dei minori stranieri in Italia, stabilendo che la durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i 120 giorni nell'anno solare. Questa durata è calcolata come somma di più periodi riferiti alle permanenze effettive, e deve rispettare la normativa sui visti di ingresso. Il Comitato per i minori stranieri ha la facoltà di proporre alle autorità competenti l'estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore, ovvero situazioni eccezionali e impreviste. Quando viene concessa un'eventuale estensione della permanenza, questa deve essere comunicata alla questura competente al fine di permettere il rinnovo o la proroga del permesso di soggiorno sia per i minori che per gli accompagnatori. La norma si applica a tutti i minori stranieri che accedono ai programmi di soggiorno solidaristico in Italia, indipendentemente dal loro paese di provenienza.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2011, n. 191

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 191/2011 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2011, n. 191 ## Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (11G0235) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 , recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell' articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »; Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell' articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 , al fine di prevedere l'estensione della durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti, nonchè l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici; Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 16 dicembre 2010; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia; Decreta: Art. 1 1. L' articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000 , è sostituito dal seguente: «Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i centoventi giorni, frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell' articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2000, n. 19. Note alle premesse: - Il testo del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O. - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 1999 , si veda nella nota al titolo. - Il testo dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente del Consiglio 191/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il decreto riguarda la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero secondo il D.Lgs. 286/1998, con particolare riferimento ai minori stranieri, ai permessi di soggiorno, ai visti di ingresso e alle competenze del Comitato per i minori stranieri. Gli operatori nel settore dell'accoglienza e dell'immigrazione consultano questa normativa per comprendere i limiti temporali dei soggiorni, le procedure di estensione e i rapporti con le questure per il rilascio e il rinnovo dei documenti di soggiorno.

Normative correlate

Decreto del Presidente del Consiglio 150/2026
Regolamento recante modalita' e criteri di assegnazione del premio al merito de…
Decreto del Presidente del Consiglio 130/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente del Consiglio 121/2026
Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in att…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Decreto del Presidente del Consiglio 69/2026
Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche al per…
Decreto del Presidente del Consiglio 43/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente del Consiglio 222/2025
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente del Consiglio 111/2025
Regolamento recante modificazioni all'allegato A al decreto del Presidente del …

Altre normative del 2011

Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n. 201/2011 – obbligo d… Interpello AdE 605 Sequestro di società ex art. 321, comma 2 c.p.p. – diritti di credito dei terzi ex artico… Interpello AdE 159 Applicazione del regime della ''cedolare secca'' di cui all'articolo 3, comma 11, del d.l… Interpello AdE 23 Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, … Provvedimento AdE 201 Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 7 del D.M. 8 … Interpello AdE 917 Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011 (''ACE'') e dell'articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021,… Interpello AdE 73 Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla l… Interpello AdE 201 Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiara… Interpello AdE 282

Altri Decreto del Presidente del Consiglio

Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative del… 24/2025 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, r… 13/2025 Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguar… 221/2024 Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della gius… 196/2024 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ott… 185/2024 Regolamento recante attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 201… 98/2024
Vedi tutti i Decreto del Presidente del Consiglio →