Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni. (11G0220)
Quali sono i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli Affari Esteri secondo il Decreto del Presidente del Consiglio 178/2011?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio 178/2011 stabilisce i termini entro cui il Ministero degli Affari Esteri deve concludere i procedimenti amministrativi di sua competenza, fissando un limite massimo di 90 giorni. Questo regolamento si applica a tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente da iniziativa di parte (su richiesta del cittadino o dell'impresa) oppure devono essere promossi d'ufficio dal Ministero. I termini specifici per ciascun procedimento sono indicati in una tabella allegata al decreto, che rappresenta parte integrante della normativa. Il conteggio dei termini decorre dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte, oppure dall'inizio del procedimento d'ufficio. È importante sottolineare che i termini possono essere sospesi una sola volta per un massimo di 30 giorni al fine di acquisire informazioni o certificazioni non già in possesso dell'amministrazione, e la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. 178
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 178/2011
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. 178
## Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi
durata non superiore a novanta giorni. (11G0220)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7 , ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2159/2011 , espresso nell'Adunanza del 27 luglio 2011; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori a 90 giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5 gennaio 2004, n. 57 , recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171 , relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in materia di procedimento amministrativo. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990 , come modificato dall' art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O., è il seguente: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo . 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.». - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, del 12 gennaio 2010, è stato pubblicato nella Gazzeeta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76. - Il testo dell' art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il decreto ministeriale 5 gennaio 2004, n. 57 (Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171 , relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49.
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Il Decreto 178/2011 disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi presso il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge 241/1990 sulla procedura amministrativa. Professionisti che operano nel settore della pubblica amministrazione, consulenti legali e imprese che interagiscono con il Ministero degli Affari Esteri consultano questa normativa per comprendere i diritti procedurali, i termini massimi di 90 giorni, le sospensioni consentite e le responsabilità dirigenziali in caso di ritardo.
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