Decreto del Presidente del Consiglio
Decreto del Presidente del Consiglio 169/1988
Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente: "Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali".
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 1988, n. 169
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 169/1988
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 1988, n. 169
## Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 giugno 1986, concernente: "Snellimento delle
procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle
amministrazioni statali".
Art. 1 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' art. 7, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986 , concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali; Ritenuta la necessità di modificare le limitazioni poste dal secondo periodo dell'art. 9, comma 3, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella scelta dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica; Decreta: 1. Il secondo periodo dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, di cui in premessa, è sostituito dal seguente: "L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per dispensa o per decadenza dall'impiego comunque determinata". 2. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 17 febbraio 1988 Il Presidente: GORIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 119 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premese: - Il testo dell' art. 7, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", è il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonchè i criteri di destinazione dei vincitori". - Il secondo periodo dell'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 10 giugno 1986, nella stesura precedente, era il seguente: "L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso". Nota al dispositivo: Il testo vigente dell'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 10 giugno 1986, dopo la modifica apportata dal presente decreto, è il seguente: "Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi indicati nel comma 1. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata".
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