Regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Quali requisiti devono possedere i dipendenti privati per accedere al corso-concorso di formazione dirigenziale della Scuola superiore della pubblica amministrazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio n. 118/2004 stabilisce i criteri per ammettere dipendenti di strutture private al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, equiparandoli ai dipendenti pubblici. I candidati devono essere in possesso di diploma di laurea e aver maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle dei dipendenti pubblici. Le posizioni richieste devono comportare funzioni di direzione, coordinamento e controllo, con rilevanza esterna all'organizzazione e esercitate in autonomia e responsabilità. L'attività lavorativa deve svolgersi presso enti o strutture disciplinati dal diritto privato che abbiano almeno medie dimensioni e si occupino di attività di rilevante entità, oppure operino in settori con elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico. La Scuola superiore della pubblica amministrazione definisce nei singoli bandi di concorso la specifica determinazione dei requisiti e i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati, garantendo così una valutazione caso per caso della compatibilità del profilo professionale privato con le posizioni dirigenziali pubbliche.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2004, n. 118
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 118/2004
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2004, n. 118
## Regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni
professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di
dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di
formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ed in particolare l'articolo 28, comma 3; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 , con nota n. 1447/04/UL/7.1041 del 16 gennaio 2004; Adotta il presente regolamento: Art. 1 Requisiti 1. Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all' articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilità nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza. 2. L'attività del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attività di rilevante entità ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico. 3. La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonchè i criteri per la valutazione della possibilità di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ») è il seguente: «3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonchè di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.». - La legge 15 luglio 2002, n. 145 , reca «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.». - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Nota all'art. 1: - Per l' art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , vedi nelle note alle premesse.
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Il decreto riguarda l'ammissione di dipendenti privati ai concorsi dirigenziali pubblici, disciplinando i requisiti di equivalenza professionale, l'esperienza lavorativa minima e le caratteristiche delle strutture private ammesse. Consulenti HR e responsabili della selezione del personale lo consultano per valutare la possibilità di candidati provenienti dal settore privato, considerando la natura delle mansioni, il livello di autonomia e responsabilità, nonché la specializzazione richiesta nel settore di appartenenza.
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