Regolamento recante i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione nei rami vita, i requisiti di onorabilita' e professionalita' e le funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di responsabilita' civile veicoli e natanti.
Quali sono i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti all'attuario nelle imprese di assicurazione secondo il Decreto Ministeriale 99/2008?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 99/2008 stabilisce i criteri e i requisiti che deve possedere l'attuario incaricato dalle imprese di assicurazione operanti in Italia. La normativa si applica alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e a quelle estere con sedi secondarie nel territorio italiano, limitatamente all'attività svolta in Italia. Il decreto definisce specificamente i requisiti per gli attuari che operano nei rami vita e nei rami di responsabilità civile veicoli a motore e natanti, distinguendo tra le due categorie. In pratica, le imprese assicurative devono verificare che i loro attuari incaricati posseggano sia i requisiti di onorabilità (integrità morale e assenza di impedimenti) sia quelli di professionalità (competenze tecniche e formazione adeguata). Per i rami responsabilità civile veicoli e natanti, il decreto inoltre specifica le funzioni che l'attuario deve svolgere all'interno dell'impresa.
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Riferimento normativo
DECRETO 28 aprile 2008, n. 99
Testo normativo
DECRETO n. 99/2008
# DECRETO 28 aprile 2008, n. 99
## Regolamento recante i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione
nei rami vita, i requisiti di onorabilita' e professionalita' e le
funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di
responsabilita' civile veicoli e natanti.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194 , recante la disciplina giuridica della professione di attuario; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 , e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare: l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita; l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, definisce i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti; l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti; Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34 , commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti; b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti che hanno sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per l'attività svolta nel territorio della Repubblica. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 , ha disposto (con l'art. 354, comma 5-bis, lettera b)) che il presente provvedimento è o resta abrogato a decorrere dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 76, comma 1.
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Il DM 99/2008 è il riferimento normativo per i requisiti di onorabilità e professionalità dell'attuario nelle imprese di assicurazione, disciplinando l'esercizio nei rami vita e responsabilità civile veicoli e natanti. Consulenti assicurativi e compliance officer lo consultano per verificare i criteri di idoneità dell'attuario incaricato, le funzioni obbligatorie e gli obblighi di vigilanza secondo il Codice delle Assicurazioni Private.
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