Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 95/2002

Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni.

Pubblicato: 17/05/2002 In vigore dal: 20/03/2002 Documento ufficiale

Quali obblighi hanno gli operatori di telecomunicazioni nel comunicare le specifiche tecniche delle interfacce secondo il Decreto Ministeriale 95/2002?

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Il Decreto Ministeriale 95/2002 disciplina le modalità con cui gli operatori di telecomunicazioni devono comunicare e rendere pubbliche le specifiche tecniche delle interfacce offerte in Italia. Si applica ai gestori diretti (che forniscono servizi attraverso reti pubbliche), ai gestori indirettamente connessi e ai fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni. In pratica, prima di rendere disponibili al pubblico i servizi attraverso le interfacce, gli operatori devono mettere a disposizione degli interessati copia cartacea delle specifiche tecniche e pubblicarle sul proprio sito internet, trasmettendo contemporaneamente il testo al Ministero delle comunicazioni. Le specifiche devono contenere riferimenti alle norme armonizzate e nazionali utilizzate, informazioni sufficienti per la progettazione di apparecchi interoperabili con le reti pubbliche, dettagli sui servizi supplementari e modalità di verifica della conformità. Lo stesso obbligo si applica in caso di aggiornamenti delle interfacce, garantendo trasparenza e conformità alla direttiva europea 1999/5/CE.

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Riferimento normativo

DECRETO 20 marzo 2002, n. 95

Testo normativo

DECRETO n. 95/2002 # DECRETO 20 marzo 2002, n. 95 ## Regolamento concernente le interfacce offerte dagli operatori di telecomunicazioni. IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , in materia di organizzazione del Governo e dei Ministeri; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità; Considerato che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare le modalità con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche delle interfacce; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 230/2002 , reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 gennaio 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota GM/129779/4562/DL/BP del 20 febbraio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modalità 1. Prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti attraverso le interfacce offerte in Italia, gli operatori di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , mettono tempestivamente a disposizione degli interessati copia su supporto cartaceo delle specifiche tecniche delle interfacce stesse con i contenuti indicati dal comma 4 del predetto articolo 4 e le pubblicano sul proprio sito internet. 2. Gli operatori trasmettono nel contempo al Ministero delle comunicazioni il testo delle specifiche di cui al comma 1. 3. Le medesime modalità indicate nei commi 1 e 2 sono seguite in caso di aggiornamento delle interfacce. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità", è il seguente: "2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi da interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o più regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalità con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonchè i relativi aggiornamenti.". - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità" si vedano note alle premesse. - Il testo dell' art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , è il seguente: "3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce: a) i gestori diretti, cioè gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possano essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio; c) i gestori indirettamente connessi, cioè quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete; d) i fornitori di servizi pubblici, cioè gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o più apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete. 4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in particolare le specifiche: a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate; b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'art. 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalità di verifica della conformità dei terminali ai requisiti di cui all'art. 3; c) sono disponibili anche in formato elettronico".

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