Quali sono le modalità di applicazione dei canoni per le utenze di acqua pubblica secondo il Decreto Ministeriale 90/1997?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 90/1997 disciplina le modalità di determinazione e applicazione dei canoni annui che gli utenti devono pagare per l'utilizzo dell'acqua pubblica, in attuazione dell'articolo 18 della legge 36/1994 sulle risorse idriche. Il decreto si applica a tutti i soggetti che utilizzano acqua pubblica per diversi usi (potabile, irrigazione, forza motrice) e stabilisce che i canoni devono essere calcolati in relazione agli specifici usi secondo le misure indicate dalla legge 36/1994. In pratica, il decreto rimanda alle disposizioni della legge 36/1994 per la determinazione dei criteri di calcolo dei canoni, prevedendo che questi siano aggiornati ogni tre anni tenendo conto del tasso di inflazione programmato. Per i commercialisti e le aziende, è rilevante che il decreto mantiene le esenzioni già vigenti e che i canoni decorrono dal 1° gennaio 1994, rappresentando un costo operativo da considerare nella gestione delle risorse idriche aziendali.
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Riferimento normativo
DECRETO 25 febbraio 1997, n. 90
Testo normativo
DECRETO n. 90/1997
# DECRETO 25 febbraio 1997, n. 90
## Regolamento recante modalita' di applicazione dell'articolo 18, comma
5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota del 20 dicembre 1996, n. 3-7773/U.C.L. Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1 gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all' articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) prevede che: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge". Note alle premesse: - Per il testo del comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 35 del R.D. n. 1775/1933 . (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), è il seguente: "Art. 35. - Le utenze di acqua pubblica sono sottosposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acque, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due poli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici". - Per il testo dell'intero art. 18 della citata legge n. 36/1994 si veda in nota all'art. 2.
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Il Decreto Ministeriale 90/1997 è il riferimento normativo per canoni idrici, tariffe acqua pubblica e gestione delle risorse idriche secondo la legge 36/1994. Consulenti aziendali e commercialisti lo consultano per comprendere le modalità di calcolo dei canoni per utenze di acqua potabile, irrigazione e forza motrice, nonché per gli aggiornamenti triennali basati sull'inflazione programmata.
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