Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 84/2002

Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova.

Pubblicato: 07/05/2002 In vigore dal: 25/02/2002 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure che un laboratorio di prova deve rispettare per ottenere l'accreditamento presso il Ministero delle Comunicazioni secondo il Decreto 84/2002?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 84/2002 disciplina il processo di accreditamento dei laboratori di prova che effettuano verifiche di conformità su apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione. Questo regolamento si applica ai laboratori privati che intendono collaborare con il Ministero delle Comunicazioni per le attività di sorveglianza del mercato previste dal decreto legislativo 269/2001, che ha recepito la direttiva europea 1999/5/CE. I laboratori accreditati devono possedere requisiti specifici: non possono dipendere direttamente da costruttori, operatori di rete o fornitori di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne; devono disporre di adeguata competenza tecnica e di tutte le apparecchiature di misura necessarie per eseguire le prove. La procedura di accreditamento prevede l'intervento di una commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministero, composta da rappresentanti del Ministero dell'Industria e degli organismi di normazione italiani. L'accreditamento può essere sospeso per un massimo di sei mesi in caso di inosservanza degli impegni assunti, oppure revocato qualora il laboratorio non rimedi entro i tempi stabiliti o vengano meno i requisiti iniziali. Per le prestazioni rese si applicano quote di surrogazione secondo le disposizioni previste dalla normativa postale e di telecomunicazioni.

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Riferimento normativo

DECRETO 25 febbraio 2002, n. 84

Testo normativo

DECRETO n. 84/2002 # DECRETO 25 febbraio 2002, n. 84 ## Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova. IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , in materia di organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità; Considerato che l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori di prova, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 205/2001 , reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota GM 128862/4545/DL del 22 novembre 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina: a) la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori che svolgono prove su apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di cui il Ministero delle comunicazioni può avvalersi ai fini della sorveglianza sul mercato prevista dall' articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 ; b) il rinnovo dell'accreditamento stesso. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 9, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità", è riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 , recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità", è il seguente: "Art. 9 (Sorveglianza del mercato - laboratori di prova). 1. Il Ministero delle comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all' art. 1, commi 13 e 15 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , provvede ad accertare la conformità dei prodotti immessi sul mercato e di quelli messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonchè presso gli utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell' art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 2. Le prove tecniche aventi lo scopo di accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle norme nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilità di un organismo notificato. 3. Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione tecnicoconsultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformità degli apparati alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell' art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disciplinata la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso. 4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. 5. L'accreditamento può essere sospeso dalla competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commmissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 . 7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che un apparecchio non è conforme ai requisiti indicati nel presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione. 8. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti siano da collegare: a) ad una non corretta applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1; b) a carenze delle norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1; c) al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate di cui all'art. 5, comma 1. 9. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, il Ministero delle comunicazioni può, a norma del Trattato istitutivo della Comunità europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e successive modificazioni e, in particolare, degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale. 10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di misure di cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione europea specificandone le ragioni. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi. 12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa.".

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