Quali sono gli obblighi per i distributori di carburanti riguardanti l'installazione di dispositivi di recupero dei vapori di benzina secondo il Decreto Ministeriale 76/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 76/1999 stabilisce le modalità e i termini per l'installazione graduale di dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso le pompe di distribuzione degli impianti di carburanti preesistenti. La normativa si applica a tutti i gestori di stazioni di servizio e distributori di benzina, con l'obiettivo di prevenire l'inquinamento atmosferico da benzene, in attuazione della legge 413/1997. Il decreto prevede un'applicazione progressiva dell'obbligo, non immediata, permettendo ai distributori di adeguarsi gradualmente alle nuove prescrizioni tecniche. In pratica, i gestori degli impianti devono equipaggiare le loro pompe con sistemi di recupero dei vapori durante le operazioni di rifornimento, secondo specifiche tecniche di omologazione e installazione già definite dal precedente decreto ministeriale del 1996. Questo obbligo rappresenta un costo di adeguamento significativo per le aziende del settore, ma è finalizzato alla tutela ambientale e della salute pubblica.
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Riferimento normativo
DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76
Testo normativo
DECRETO n. 76/1999
# DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76
## Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di
recupero dei vapori di benzina presso i distributori.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413 , recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in particolare l'articolo 4, comma 4; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzine prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari in data 3 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota del 21 gennaio 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413 , le modalità e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera m)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
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Il Decreto Ministeriale 76/1999 è il riferimento normativo per distributori di carburanti, gestori di impianti di rifornimento e operatori del settore energetico che devono conformarsi agli obblighi di installazione di dispositivi di recupero vapori. La normativa riguarda aspetti di compliance ambientale, prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, omologazione tecnica dei sistemi di recupero e adeguamento degli impianti preesistenti secondo termini graduali.
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