Quali sono i compensi orari stabiliti dal Decreto Ministeriale 596/1993 per le prestazioni professionali dei geometri?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 596/1993 stabilisce la tariffa ufficiale per gli onorari e le indennità dei geometri italiani, aggiornando la normativa precedente risalente al 1949. Questo decreto riguarda direttamente i geometri iscritti all'albo professionale e gli aiutanti di concetto che operano nel settore tecnico-professionale. Il decreto prevede compensi a vacazione, cioè compensi calcolati su base oraria per prestazioni professionali specifiche: 43.500 lire per ogni ora o frazione di ora per il geometra, e 27.000 lire per gli aiutanti di concetto (articolo 31). Per altre prestazioni indicate nell'articolo 32, i compensi sono maggiorati: 87.000 lire per il geometra e 55.000 lire per gli aiutanti di concetto. Questi importi rappresentano il riferimento tariffario minimo per le prestazioni professionali e sono rilevanti per la determinazione dei compensi professionali, la fatturazione dei servizi tecnici e la corretta contabilizzazione delle spese presso i clienti.
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Riferimento normativo
DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596
Testo normativo
DECRETO n. 596/1993
# DECRETO 6 dicembre 1993, n. 596
## Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei
geometri.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181 , il quale prevede che la tariffa degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei geometri sono stabilite mediante decreto del Ministro per la giustizia di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Vista la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144 , e successivi adeguamenti disposti con le leggi 4 gennaio 1951, n. 32, 7 ottobre 1957, n. 974 e 18 ottobre 1961, n. 1164 e con i decreti ministeriali 25 marzo 1966, 1 ottobre 1971, 16 aprile 1976, 4 marzo 1980, 16 settembre 1982, 7 settembre 1988, n. 407 ; Sulla proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 26 giugno 1991 e dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge n. 887/1984 in data 22 aprile 1992 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 17 della lege 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Compensi a vacazione 1. L' art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407 , è sostituito dal seguente: " ((1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144 , e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto.)) "
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Il Decreto Ministeriale 596/1993 è il riferimento normativo per la tariffa professionale dei geometri, disciplinando compensi a vacazione, onorari professionali e indennità per prestazioni tecniche. Studi professionali, geometri e consulenti aziendali lo consultano per determinare correttamente i compensi orari, la deducibilità delle spese professionali e la corretta fatturazione secondo le tariffe minime stabilite dalla legge.
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