Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo
1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 582/1993 alla disciplina degli additivi alimentari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 582/1993 aggiorna il precedente decreto del 31 marzo 1965 sulla disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e conservazione delle sostanze alimentari. Si applica a tutti i produttori e distributori di alimenti che utilizzano additivi nelle loro preparazioni, recependo le direttive comunitarie europee, in particolare la direttiva 92/4/CEE. Il decreto introduce nuovi casi d'impiego per additivi già autorizzati e modifica i requisiti di purezza di alcuni di essi, come l'E 473 (sucresteri), specificando i solventi organici ammessi nella loro preparazione. Le modifiche riguardano diverse categorie di additivi: antimicrobici (sorbati), antiossidanti (tocoferoli), stabilizzanti e addensanti (alghinati, carragenine, gomma xantano, pectine), emulsionanti, esaltatori di sapidità (glutammato monosodico), acidificanti (acido malico) e correttori di acidità (acido lattico, citrico e loro sali).
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Riferimento normativo
DECRETO 2 agosto 1993, n. 582
Testo normativo
DECRETO n. 582/1993
# DECRETO 2 agosto 1993, n. 582
## Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo
1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965 , concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; Visti i decreti ministeriali: 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966 ; 28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967 ; 20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968 ; 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968 ; 12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969 ; 10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969 ; 12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969 ; 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971 ; 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971 ; 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 giugno 1971 ; 30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971 ; 9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972 ; 1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972 ; 31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972 ; 22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973 ; 29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974 ; 6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974 ; 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975 ; 31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976 ; 15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976 ; 30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977 ; 18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978 ; 28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978 ; 20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978 ; 16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979 ; 7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980 ; 21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981 ; 14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981 ; 14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983 ; 1 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983 ; 29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983 ; 13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984 ; 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985 ; 7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986 ; 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986 ; 12 agosto 1987, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1987 ; 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989 ; 24 luglio 1990, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 1990 ; 6 novembre 1992, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993 ; riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato; Vista la direttiva della Commissione n. 92/4/CEE recante modifica della direttiva 78/663/CEE del Consiglio che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, (( gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti )) che possono essere impiegati nei prodotti alimentari; Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965 necessarie per il recepimento della direttiva comunitaria sopra citata; Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 31 marzo 1965; Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 10 giugno 1992 e 15 giugno 1993; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993; Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità economiche europee effettuata in data 13 febbraio 1993 ai sensi delle direttive n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE ; Visto il parere circostanziato del 24 maggio 1993 con il quale la Commissione delle Comunità economiche europee invita il Governo italiano a modificare le dosi d'impiego proposte per alcuni additivi alimentari al fine di renderle conformi a quelle previste nella proposta di direttiva del Consiglio CEE riguardante gli additivi diversi dagli edulcoranti e dai coloranti; Ritenuto necessario di doversi adeguare a quanto rilevato dalla Commissione delle Comunità economiche europee; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'allegato I del decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252 , è modificato come segue: a) Titolo I A - ANTIMICROBICI. - Alle voci "E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato" è incluso il seguente caso d'impiego: "Grassi emulsionati, compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 0,2%". b) Titolo I C - ANTIOSSIDANTI. - Alle voci "E 306 estratti (( d'origine naturale ricchi in tocoferoli, )) E 307 alfa tocoferolo di sintesi, E 308 gamma tocoferolo, E 309 delta tocoferolo di sintesi" è inserito il seguente caso d'impiego: "Cereali per la prima colazione, pronti per il consumo, S.B.T.I.". c) Titolo II A - STABILIZZANTI, ADDENSANTI e GELIFICANTI. - Alle voci "E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato di ammonio, E 404 alginato di calcio, E 406 agar-agar, E 410 farina di semi di carruba, E 412 farina di semi di guar" è incluso il seguente caso d'impiego: "Grassi emulsionati compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, S.B.T.I.". - Alla voce E 407 carragenine è incluso il seguente campo d'impiego: "Grassi emulsionati compresi il burro leggero e la margarina leggera a ridotto e basso tenore di materia grassa, 1,5%". - Alla voce "E 415 gomma xantano" la dizione "salse per insalata alla dose dello 0,5%" è sostituita dalla seguente: "salse, senape e condimenti liquidi, S.B.T.I.". - Alla voce "E 440 i) pectina ed E 440 ii) pectina amidata" è inserito il seguente caso d'impiego: "Dessert a base di frutta, S.B.T.I.". - Alle voci "E 339 ortofosfati di sodio, E 340 ortofosfati di potassio, E 341 ortofosfati di calcio" sono inseriti i seguenti casi d'impiego: 1) "Cereali per la prima colazione, pronti per il consumo, 1%"; 2) "Latte di cocco in polvere, 1%". d) Titolo II B - EMULSIONANTI. - Alla voce "E 472 c) esteri citrici dei mono e digliceridi degli acidi grassi" è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Lievito secco per prodotti da forno, con esclusione del pane, e per pani speciali, S.B.T.I.". - I requisiti di purezza dell'additivo "E 473 sucresteri" sono così modificati: 1) l'ultima frase del punto relativo alla descrizione chimica è sostituita dalla frase seguente: "Nella loro preparazione non possono essere impiegati solventi organici diversi dal dimetilsulfossido, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isopropanolo, dall'isobutanolo e dal metiletilchetone"; 2) dopo il punto relativo al tenore di isobutanolo, è aggiunto il punto seguente: "tenore di metiletilchetone: non oltre 10 mg/kg". e) Titolo III - ESALTATORI DI SAPIDITÀ. - Alla voce "Glutammato monosodico: 1) la dizione "Carni cotte comunque preparate o conservate, 0,25%" è sostituita dalla seguente: "Carni preparate o comunque conservate, S.B.T.I."; 2) è aggiunto il seguente caso d'impiego: "Liquido di governo delle olive in salamoia, S.B.T.I.". f) Titolo VII - ACIDIFICANTI. - È inserita la seguente voce: "Acido malico: caramelle, S.B.T.I.". g) Titolo XIII - VARI. - Alla voce "calcio cloruro" è inserito il seguente caso d'impiego: "Farcitura delle olive ripiene, S.B.T.I.". h) Titolo XIV - CORRETTORI DI ACIDITÀ. - Alle voci: "E 270 acido lattico; E 325 sodio lattato; E 326 potassio lattato; E 327 calcio lattato; E 330 acido citrico; E 331 citrati di sodio; E 332 citrati di potassio", è aggiunto il seguente caso d'impiego: "bevande e preparati per bevande analcooliche gassate e non gassate, S.B.T.I.".
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Il Decreto 582/1993 è il riferimento normativo per la regolamentazione degli additivi alimentari, E-numbers (codici europei), requisiti di purezza e dosi massime d'impiego. Produttori alimentari, chimici e consulenti del settore food lo consultano per conformità alle normative su conservanti, emulsionanti, stabilizzanti e armonizzazione con le direttive CEE sulla sicurezza alimentare e etichettatura dei prodotti.
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