Decreto Ministeriale Agevolazioni

Decreto Ministeriale 576/1993

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Pubblicato: 07/01/1994 In vigore dal: 20/09/1993 Documento ufficiale

Quali sono i contributi statali previsti dal Decreto Ministeriale 576/1993 a favore dei Confidi e quali sono i limiti massimi di erogazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 576/1993 attua l'articolo 33 della legge 317/1991 e disciplina i contributi dello Stato destinati ai consorzi, società consortili e cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi). La normativa prevede due tipologie di interventi: contributi per la costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale, e contributi in conto capitale per programmi di sviluppo organizzativo e gestionale. Per i fondi interconsortili, lo Stato copre fino al 50% delle quote apportate da ciascun consorzio, con un massimo di 40 milioni di lire annui; questi limiti salgono al 70% e 100 milioni di lire per i territori svantaggiati individuati dalla Commissione europea. Per i programmi gestionali, il contributo non può superare il 50% del costo del progetto fino a 100 milioni di lire, cumulabile con altri contributi pubblici entro tali limiti; anche questi massimali aumentano al 70% e 200 milioni di lire per le aree depresse. I Confidi beneficiari devono essere costituiti da almeno 50 piccole imprese e disporre di fondi di garanzia monetari non inferiori a 50 milioni di lire, con requisiti ancora più stringenti per i consorzi di secondo grado costituiti da cooperative artigiane.

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Riferimento normativo

DECRETO 20 settembre 1993, n. 576

Testo normativo

DECRETO n. 576/1993 # DECRETO 20 settembre 1993, n. 576 ## Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, concernente interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 , recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto in particolare il capo V della predetta legge concernente i consorzi di garanzia collettiva fidi, ed in particolare l'art. 33 che prevede contributi a favore dei fondi interconsortili e per la realizzazione di programmi gestionali; Visto l'art. 33, comma 4, della medesima legge che prevede l'emanazione di un decreto per la determinazione delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 33; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1993; ADOTTA il seguente regolamento recante norme per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall' art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , a favore dei consorzi, società consorti e cooperative di garazia collettiva fidi per i fondi interconsorti di secondo grado e per la realizzazione di programmi gestionali. Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) legge: la legge 5 ottobre 1991, n. 317 , interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; b) Confidi: i consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 della legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo dell' art. 33 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese): "Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali). - 1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fino ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio , e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88 . Tale contributo è dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'art. 31. 2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooper- ative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate. 3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio , e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88 . 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all' art. 6, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo art. 31. 7. Per beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31 è necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetaria di importo non inferiore a lire 150 milioni". Note alle premesse: - Per il testo dell' art. 33 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n. 317/1991 : "Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi). - 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: a) l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. 2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". "Art. 30 (Ammissione alle agevolazioni statali). - Le co- operative, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attività di cui all'art. 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni".

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