Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
Quali conducenti devono seguire la formazione professionale secondo il Decreto 571/1992 e quali veicoli sono interessati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto 571/1992 recepisce la direttiva europea 89/684/CEE e stabilisce l'obbligo di formazione professionale per i conducenti che trasportano merci pericolose su strada. La normativa si applica a conducenti di veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci pericolose in quantità superiore ai limiti stabiliti dall'Accordo ADR (Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose). Per le materie esplosive, invece, l'obbligo vale per tutti i veicoli indipendentemente dalla massa. La norma riguarda anche i veicoli cisterna o le unità di trasporto con cisterne di capacità superiore a 3000 litri, sia quando trasportano merci pericolose sia quando circolano dopo lo scarico senza essere stati puliti o degassati. L'ambito di applicazione copre sia i trasporti nazionali che internazionali. È importante sottolineare che le disposizioni non si applicano ai veicoli delle Forze armate o sotto loro responsabilità, rappresentando un'eccezione significativa per il settore della difesa.
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Riferimento normativo
DECRETO 30 dicembre 1992, n. 571
Testo normativo
DECRETO n. 571/1992
# DECRETO 30 dicembre 1992, n. 571
## Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la
formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che
trasportano merci pericolose su strada.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579 , relativa al trasporto su strada di materie pericolose; Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 , con la quale è stato ratificato l'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose A.D.R., e suc- cessive modificazioni; Vista la direttiva CEE n. 89/684 del 21 dicembre 1989 relativa alla formazione professionale di taluni conducenti che trasportano merci pericolose su strada; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 , ed in particolare l'art. 11, nel quale è previsto che il Ministro dei trasporti con proprio decreto dà attuazione alla direttiva n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 in precedenza indicata; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Vista la lettera n. 065732 in data 8 maggio 1992 con la quale la Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/684/CEE sopracitata, applica correttamente le disposizioni della direttiva stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella adunanza generale del 23 luglio 1992; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3 , ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessità, nel recepire tale direttiva, di emanare le disposizioni regolamentari ed amministrative necessarie per conformare la normativa nazionale riguardante la formazione professionale di taluni conducenti che trasportano merci pericolose su strada alla citata direttiva n. 89/684/CEE ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Con il presente regolamento viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/684/CEE del 21 dicembre 1989 riguardante la formazione professionale di taluni conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose mediante: a) veicoli di massa max autorizzata superiore a 3,5 tonnellate che trasportano merci pericolose in quantità superiore ai limiti previsti nel marginale 10011 dell'A.D.R.; per le materie ed oggetti esplosivi si tiene invece conto di tutti i veicoli, qualunque sia la loro massa massima autorizzata; b) veicoli cisterna o unità di trasporto che comprendono cisterne o contenitori cisterna aventi capacità di oltre 3000 litri e/o una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate allorchè detti veicoli o unità di trasporto trasportino merci pericolose od effettuino un percorso su strada dopo aver scaricato merci pericolose senza che le cisterne o i contenitori cisterna siano stati puliti o degassati. 2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai veicoli appartenenti alle Forze armate o posti sotto la responsabilità di queste.
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Il Decreto 571/1992 è il riferimento normativo italiano per la formazione professionale dei conducenti ADR, disciplinando gli obblighi formativi per il trasporto di merci pericolose su strada. Le aziende di logistica e trasporto devono verificare se i loro conducenti rientrano nei soggetti obbligati, considerando la massa del veicolo, la capacità delle cisterne e le quantità trasportate secondo l'Accordo europeo ADR. Consulenti e responsabili della sicurezza aziendale consultano questa normativa per conformità normativa, certificazione conducenti e gestione della responsabilità civile nel trasporto di sostanze pericolose.
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