Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 57/1997

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

Pubblicato: 14/03/1997 In vigore dal: 17/01/1997 Documento ufficiale

Quali sono i compiti e le competenze del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale secondo il Decreto Ministeriale 57/1997?

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Il Decreto Ministeriale 57/1997 individua e definisce il profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, una figura sanitaria che opera nel settore della salute mentale e del disagio psicosociale. Questa figura professionale è un operatore sanitario in possesso di diploma universitario abilitante che lavora all'interno di équipe multidisciplinari per sviluppare interventi riabilitativi ed educativi rivolti a persone con disabilità psichica e disagio psicosociale. Il decreto riguarda sia strutture pubbliche che private, sia in regime di dipendenza che libero professionale.

Le competenze principali includono: la collaborazione nella valutazione del disagio psicosociale e delle potenzialità del soggetto; l'identificazione degli obiettivi terapeutici e riabilitativi; l'attuazione di interventi per l'abilitazione alla cura di sé e alle relazioni interpersonali; la prevenzione primaria sul territorio; l'intervento sulle famiglie e nel contesto sociale per favorire il reinserimento comunitario; la valutazione degli esiti dei programmi di riabilitazione. Il tecnico contribuisce inoltre alla formazione del personale di supporto e al proprio aggiornamento professionale.

Questo decreto rappresenta un importante riconoscimento normativo della figura professionale nel sistema sanitario italiano, stabilendo standard formativi e competenziali per operatori che lavorano nel campo della psichiatria e della riabilitazione psicosociale, settori cruciali per l'inclusione sociale e il recupero funzionale di persone con disabilità psichica.

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Riferimento normativo

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 57

Testo normativo

DECRETO n. 57/1997 # DECRETO 17 gennaio 1997, n. 57 ## Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ; Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione; Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura del tecnico dell'educazioine e dela riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996; Vista la nota, in data 17 gennaio 1997, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È individuata la figura professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale con il seguente profilo: il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosociale e disabilità psichica. 2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale: a) collabora alla valutazione del disagio psicosociale, della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto; analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale; b) collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatrica nonchè alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento; c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sè e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonchè, ove possibile, ad una attività lavorativa; d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste; e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità; f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati. 3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale. 4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale svolge la sua attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime di dipendenza o libero professionale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 , nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 , è il seguente: "A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Il Decreto Ministeriale 57/1997 è il riferimento normativo per la definizione del profilo professionale del tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, figura che opera nell'ambito della salute mentale, della riabilitazione psicosociale e della disabilità psichica. Strutture sanitarie pubbliche e private, responsabili della formazione e dell'impiego di questo personale, devono fare riferimento a questo decreto per l'identificazione delle competenze, dei requisiti di idoneità e dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione universitaria.

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