Quali sono le modalità di applicazione del regime di aiuto comunitario alla produzione di cotone secondo il Decreto Ministeriale 552/1987?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 552/1987 disciplina come applicare in Italia gli aiuti comunitari destinati ai produttori di cotone. Si applica a tutti i coltivatori di cotone nel territorio della Comunità Europea che richiedono contributi pubblici per la loro produzione. Il decreto stabilisce che quando la produzione stimata di una campagna agricola supera il quantitativo massimo garantito fissato dalla Comunità, l'importo dell'aiuto viene automaticamente ridotto secondo le modalità previste dai regolamenti CEE n. 1964/87 e n. 2618/87. Questo meccanismo di riduzione proporzionale serve a contenere la spesa comunitaria e a distribuire equamente i fondi disponibili tra i produttori. Il decreto modifica le precedenti disposizioni del 1982 per rendere più efficace e rapido il sistema di controllo e la procedura di erogazione degli aiuti, affidando parte della gestione all'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo).
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Riferimento normativo
DECRETO 12 novembre 1987, n. 552
Testo normativo
DECRETO n. 552/1987
# DECRETO 12 novembre 1987, n. 552
## Modalita' di applicazione del regime di aiuto comunitario alla
produzione di cotone.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1982 , recante modalità di applicazione del regime di aiuto comunitario per la produzione di cotone; Visto il regolamento CEE n. 1964/87 del 2 luglio 1987 relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone; Visto il regolamento CEE n. 2618/87 del 28 agosto 1987 ; Ravvisata l'opportunità di adeguare le modalità applicative della normativa comunitaria, tenendo conto anche dell'esigenza di conferire maggiore speditezza ed efficacia al sistema di controllo ed alla procedura di erogazione dell'aiuto; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); Ritenuto di dover modificare il sopra richiamato decreto ministeriale 17 luglio 1982; Decreta: Art. 1 L'importo dell'aiuto per il cotone prodotto nella Comunità, nel caso che la produzione stimata di una campagna superi il quantitativo massimo garantito per la stessa campagna, viene ridotto conformemente a quanto previsto dai regolamenti CEE n. 1964/87 del 2 luglio e n. 2618/87 del 28 agosto 1987. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate.
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Il Decreto 552/1987 è il riferimento normativo per chi opera nel settore cotoniero e necessita di chiarimenti su aiuti comunitari, regime di sostegno alla produzione agricola e modalità di riduzione proporzionale degli importi. Consulenti agricoli e aziende produttrici lo consultano per comprendere quantitativi massimi garantiti, procedure di controllo AIMA e adeguamento degli aiuti secondo i regolamenti CEE sulla politica agricola comune.
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