Regolamento recante estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuove varieta' vegetali d'altri generi e specie.
Quali nuove varietà vegetali vengono tutelate dal Decreto Ministeriale 545/1993 e come si estende la protezione brevettuale?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 545/1993 estende la tutela brevettuale prevista dal DPR 974/1975 a nuove varietà vegetali, ampliando significativamente l'elenco di generi e specie protetti. La normativa si applica a colture orticole (aglio, bietola, fagiolo, lenticchia), aromatiche (prezzemolo, cerfoglio), foraggere (lupino, sulla, veccia) e colture industriali (canapa, cartamo), oltre a specie ornamentali e arboree. Riguarda direttamente i costitutori di varietà vegetali, gli agricoltori e le aziende sementiere che operano nel settore della riproduzione e commercializzazione di sementi e materiale di propagazione. In pratica, il decreto consente ai titolari di diritti di esclusiva di impedire a terzi di produrre, riprodurre, preparare per la riproduzione, offrire in vendita, vendere o importare il materiale di propagazione delle varietà protette, garantendo una protezione intellettuale simile a quella brevettuale. L'aspetto rilevante è che questa tutela rappresenta un incentivo all'innovazione varietale e consente alle aziende di recuperare gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuove varietà vegetali.
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Riferimento normativo
DECRETO 31 luglio 1993, n. 545
Testo normativo
DECRETO n. 545/1993
# DECRETO 31 luglio 1993, n. 545
## Regolamento recante estensione della tutela brevettuale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a
nuove varieta' vegetali d'altri generi e specie.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722 , recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620 ) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992 (n. 173/92 S.G.); Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.13.42 del 29 maggio 1993); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue: Allium Sativum L., Aglio Beta Vulgaris L. Var. Cycla (L.) Ulrich, Bietola da coste Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm, Cerfoglio Phaseolus Coccineus (L.), Fagiolo di Spagna Lens Culinaris med., Lenticchia Petroselinum Crispum (Mill.) Nym Ex A.W. Hill, Prezzemolo Raphanus Sativus, Rafano e ravanello Scorzonera Hispanica L., Scorzonera Valerianella Locusta (L.) Laterr., Valeriana Cucurbita Maxima Dichesne, Zucca Cynara Cardunculus L., Cardo Brassica Pekinensis (Lour.) Rupr., Cavolo cinese Lotus Corniculatus L., Ginestrino Onobrychis Vicifolia Scop., Lupinella Lupinus Albus L., Lupino bianco Hedisarum Coronarium L., Sulla Vicia Sativa L., Veccia comune Vicia Villosa Roth, Veccia vellutata Arrhenaterum Elatius (L.) P. Beauv ex J S. et K.B. Presl, Avena altissima Cannabis Sativa L., Canapa Carthamus Tinctorius L., Cartamo Brassica Rapa L. Var. Silvestris (Lam.) Briggs, Ravizzone Festuca Pratensis Hudson, Festuca dei prati Festuca Ovina L., Festuca ovina Festuca Rubra L., Festuca rossa Fhleum Pratense L., Fleolo o coda di topo Lolium x Beaucheanum Kunth., Loglio ibrido Diospyros Kaki L., Diospiro o Kaki (cachi) Aster (Gen.), Aster Chamaecytisus Palmensis L.F. Link Medicago Arborea L. Amerpha Fruticosa L. Acer Negundo L. Lavandula Sp. Kalachoe (gen.) Delphinium Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 1993 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993 Registro n. 6 Industria, foglio n. 183 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DPR 974/1975 e il DM 545/1993 sono i riferimenti normativi per la protezione delle nuove varietà vegetali e i diritti di esclusiva in agricoltura. Costitutori, aziende sementiere e agricoltori consultano questa normativa per questioni di brevettabilità varietale, diritti di riproduzione, commercializzazione di sementi e conformità alle convenzioni internazionali sulla protezione dei ritrovati vegetali.
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