Quali sono i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali secondo il Decreto Ministeriale 542/1992?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 542/1992 è un regolamento tecnico che stabilisce i criteri per valutare e riconoscere le acque minerali naturali in Italia, in attuazione della direttiva europea 80/777/CEE. Si applica a tutte le aziende che intendono commercializzare acque minerali naturali e riguarda sia i nuovi riconoscimenti che la revisione di quelli già in vigore. Il decreto prevede che le domande di riconoscimento devono essere corredate da una relazione idrogeologica completa, che illustri tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine, garantendo così la tracciabilità e l'autenticità della fonte. Questo rappresenta un aspetto fondamentale per le aziende del settore, poiché la documentazione idrogeologica è il presupposto essenziale per ottenere l'autorizzazione ministeriale e mantenere la legittimità commerciale del prodotto. È importante sottolineare che il decreto è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 176/2011, quindi per le pratiche attuali occorre fare riferimento alla normativa più recente.
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Riferimento normativo
DECRETO 12 novembre 1992, n. 542
Testo normativo
DECRETO n. 542/1992
# DECRETO 12 novembre 1992, n. 542
## Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche
delle acque minerali naturali.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali; Visti in particolare il primo e secondo comma dell'art. 2 del citato decreto, che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21, che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso; Visto l' art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 ; Visto l' art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856 , e successive integrazioni; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 giugno 1992; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine. ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176 ha disposto (con l'art. 34, comma 3) che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, è abrogato il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542.
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Il Decreto Ministeriale 542/1992 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore delle acque minerali naturali, disciplinando i criteri di valutazione, il riconoscimento ministeriale e la documentazione idrogeologica obbligatoria. Aziende produttrici, consulenti ambientali e professionisti del settore alimentare lo consultano per comprendere i requisiti di conformità alle direttive europee, la procedura di autorizzazione amministrativa e gli obblighi di documentazione tecnica relativi alla caratterizzazione della falda acquifera.
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