Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 538/1999

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Pubblicato: 04/02/2000 In vigore dal: 17/12/1999 Documento ufficiale

Quali sono le restrizioni imposte dal Decreto Ministeriale 538/1999 sull'utilizzo degli ftalati negli imballaggi e negli articoli per la puericultura?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 538/1999 aggiorna la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti e utensili destinati al contatto con alimenti e sostanze d'uso personale, introducendo limitazioni specifiche sull'impiego degli esteri dell'acido ftalico (ftalati). La normativa si applica ai produttori di materiali plastici e gomme, nonché ai fabbricanti di articoli per la puericultura (prodotti per sonno, rilassamento, alimentazione e suzione dei bambini). In pratica, il decreto stabilisce che determinati ftalati non possono superare il 5% come somma totale negli imballaggi alimentari e sono completamente vietati negli articoli per la puericultura, con limiti specifici per ogni tipo di ftalato in base alle sue caratteristiche tossicologiche. La normativa prevedeva una fase transitoria di dodici mesi dall'entrata in vigore per lo smaltimento delle scorte già immesse in commercio, permettendo la commercializzazione dei prodotti non conformi fino a tale scadenza.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 17 dicembre 1999, n. 538

Testo normativo

DECRETO n. 538/1999 # DECRETO 17 dicembre 1999, n. 538 ## Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , modificato dall' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 ; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 , concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1998, n. 338; Visto il decreto 8 febbraio 1995 recante recepimento della direttiva 93/11/CEE della Commissione del 15 marzo 1993 concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 68 del 22 marzo 1995 ; Vista la raccomandazione della Commissione dell'Unione europea n. 98/485/CE del 1o luglio 1998 relativa agli articoli di puericultura ed ai giocattoli destinati ad essere messi in bocca da parte di bambini di età inferiore ai tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente determinati ftalati; Ritenuto di dover limitare, in relazione alle loro caratteristiche tossicologiche, l'impiego degli esteri dell'acido ftalico sia negli articoli di puericultura che nei materiali destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e/o sostanze d'uso personale; Visto il decreto 1o luglio 1994, n. 556, con il quale sono state recepite le direttive 93/10/CEE e 93/111/CE concernenti, ed in particolare l'allegato I, parte seconda; Ritenuto di dover apportare correzione al titolo dell'allegato I, parte seconda, del sopra citato decreto ministeriale 1o luglio 1994, n. 556 , al fine di conformarlo al testo della citata direttiva 93/10/CEE ; Ritenuto di dover provvedere ai predetti fini a modificazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 26 maggio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Ritenuto di aderire alla richiesta del sopra citato Consiglio di Stato di apporre un termine alla commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 5; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 10 giugno 1999 ai sensi della direttiva 98/34/CE ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 16 dicembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'allegato II - sezione 2, parte B - "Additivi per materie plastiche" del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 , e modificata da ultimo con il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 , le dizioni riportate nella colonna "Restrizioni" relativamente agli esteri dell'acido ftalico, sono sostituite dalle seguenti: a) "In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura", limitatamente a "di-isodecile ftalato, di-2-etilesile ftalato, di-isononile ftalato, dibutile ftalato". b) "In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura", limitatamente a "di-isoottile ftalato, dicicloesile ftalato, dietile ftalato, dimetilcicloesile ftalato e dimetossietile ftalato". c) "Per PVC rigido e non per alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. LMS = 1,5 ppm. In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gliftalati, nelle materie plastiche destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura", limitatamente a "dicetil/distearil-ftalato". 2. All'allegato II - sezione 2: "Gomme" - Parte B - "Additivi per elastomeri" del decreto ministeriale 21 marzo 1973, le dizioni riguardanti le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego degli esteri dell'acido ftalico sono sostituite dalle seguenti: a) "In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, e non per gli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D. Non per le gomme destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura", limitatamente a "butilbenzile ftalato, di-2-etilesile ftalato, di-isodecile ftalato e dibutile ftalato". b) "In quantità non superiore al 5%, come somma di tutti gli ftalati, nelle gomme destinate al contatto con gli alimenti, con esclusione degli alimenti per i quali è previsto l'impiego del simulante D, ed in quelle destinate alla fabbricazione di articoli per la puericultura", limitatamente a "dietile ftalato e diisoottile ftalato". 3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 31 MAGGIO 2016, N. 142)) . 4. Gli articoli di puericultura sono i prodotti destinati a facilitare il sonno, il rilassamento, l'alimentazione e la suzione dei bambini. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli articoli per la puericultura ed ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti immessi in commercio o etichettati prima dell'entrata in vigore del presente decreto che possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 dicembre 1999 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2000 Registro n. 1 Sanità, foglio n. 15

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 538/1999 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto 538/1999 rappresenta il riferimento normativo per la disciplina degli ftalati negli imballaggi alimentari, negli articoli di puericultura e nei materiali a contatto con alimenti. Aziende produttrici di plastiche e gomme, importatori e distributori devono conformarsi alle restrizioni sugli additivi plastici, sui limiti di migrazione (LMS) e sulle esclusioni per specifiche categorie di prodotto, in recepimento delle direttive europee 93/10/CEE e 93/11/CEE.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 1999

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro … Decreto del Presidente della Repubblica 558 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste c… Decreto Ministeriale 557 Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concerne… Decreto del Presidente della Repubblica 556 Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1… Decreto Ministeriale 555 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 19… Decreto del Presidente della Repubblica 554 Modifica al regolamento recante disciplina dei concorsi interni del personale del Corpo n… Decreto Ministeriale 552 Regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione, presso l'INPS, del Fondo per la … Decreto Ministeriale 553 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, … Decreto del Presidente della Repubblica 551

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →