Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 533/1999

Regolamento recante norme sulla disciplina della concessione di garanzia del Tesoro a fronte di cessioni di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274.

Pubblicato: 21/01/2000 In vigore dal: 19/10/1999 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere la garanzia del Tesoro sulla cessione di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria secondo il Decreto 533/1999?

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Il Decreto Ministeriale 533/1999 disciplina le condizioni per l'accesso alla garanzia del Tesoro su crediti ceduti da imprese nei confronti di società in amministrazione straordinaria. La norma si applica alle imprese commerciali costituite regolarmente secondo l'articolo 2195 del codice civile che cedono crediti certi, liquidi ed esigibili in prededuzione, maturati secondo l'articolo 111 del regio decreto 267/1942. I crediti devono essere vantati nei confronti di imprese per le quali l'autorizzazione all'esercizio sia cessata nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge 274/1998. La garanzia è concessa nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti a livello comunitario, con un ammontare complessivo non eccedente i settecento miliardi di lire. Le imprese cedenti devono appartenere a settori non soggetti a limitazioni o divieti secondo la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, escludendo quindi settori sensibili come siderurgia, cantieristica e agricoltura.

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Riferimento normativo

DECRETO 19 ottobre 1999, n. 533

Testo normativo

DECRETO n. 533/1999 # DECRETO 19 ottobre 1999, n. 533 ## Regolamento recante norme sulla disciplina della concessione di garanzia del Tesoro a fronte di cessioni di crediti vantati nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ; Visto l' articolo 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274 , che prevede la concessione di garanzia del Tesoro, nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di qui in avanti: legge 3 aprile 1979, n. 95 ), a fronte delle cessioni dei crediti in prededuzione maturati ai sensi dell' articolo 111, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di qui in avanti L.F.), vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni anteriori l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274 , demandando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di un decreto che disciplini le condizioni e le modalità di attuazione; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 17691 R3C/79 del 7 settembre 1999); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e requisiti per la concessione della garanzia 1. Agli effetti del presente regolamento: a) le imprese cedenti sono quelle imprese che cedono i crediti vantati nei confronti delle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 . Esse devono essere costituite alla data di cessione del credito, come impresa commerciale ai sensi dell' articolo 2195 del codice civile ed appartenere a settori che non sono oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato; b) i crediti oggetto della cessione, anche parziale, sono i crediti certi liquidi ed esigibili compresi gli accessori, vantati in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, numero 1), L.F., nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali la predetta autorizzazione è cessata nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1998, n. 274 . NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 3 aprile 1979, n. 95 , reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi". - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di attività produttive): "4. - La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell' art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma". - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del citato decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 : "Art. 2-bis (Garanzia dello Stato). - Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire. Le condizioni e le modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio". - Si riporta il testo dell' art. 111, comma primo, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;". - La legge 30 luglio 1998, n. 274 , reca: (Disposizioni in materia di attività produttive). - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 : (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per la legge 3 aprile 1979, n. 95 , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 2195 del codice civile : "Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano". - Per il testo dell' art. 111, comma primo, numero 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , si veda nelle note alle premesse.

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