Regolamento concernente modifica dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, recante: "Norme regolamentari per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati".
Quale modifica apporta il Decreto Ministeriale 512/1997 alla governance del Comitato per i centri di prima accoglienza degli immigrati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 512/1997 modifica l'articolo 4 del precedente decreto ministeriale 244/1990, che disciplinava l'erogazione di contributi alle regioni per la realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi per gli immigrati. La modifica riguarda specificamente la presidenza del Comitato incaricato di esaminare i programmi regionali: sostituisce la figura del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con quella del Presidente del Consiglio dei Ministri (o suo rappresentante). Questa variazione è motivata dal fatto che la carica di Vice Presidente non è necessariamente presente in ogni composizione governativa e risultava incongrua rispetto alle funzioni effettivamente svolte. Il Comitato rimane composto da rappresentanti del Tesoro, dell'Interno e dei Dipartimenti per gli affari sociali e regionali, con il compito di verificare l'attuazione dei programmi regionali e valutare l'eventuale revoca dei contributi sulla base di relazioni semestrali.
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Riferimento normativo
DECRETO 7 novembre 1997, n. 512
Testo normativo
DECRETO n. 512/1997
# DECRETO 7 novembre 1997, n. 512
## Regolamento concernente modifica dell'art. 4 del decreto
ministeriale 26 luglio 1990, n. 244, recante: "Norme regolamentari
per l'erogazione di contributi alle regioni ai fini della
realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli
immigrati".
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI Visto l' articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , concernente la concessione di contributi alle regioni, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e servizi per gli immigrati e in particolare il comma 6, che prevede a tal fine l'emanazione di norme regolamentari; Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 26 luglio 1990, n. 244 , attuativo del predetto articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , e, in particolare l'articolo 4 che prevede, ai fini dell'erogazione dei contributi alle regioni, l'istituzione di un Comitato presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante; Ritenuto di modificare l'articolo 4 del richiamato decreto n. 244 del 1990, nel senso di attribuire la funzione di Presidente del Comitato al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un suo delegato in sostituzione dell'attuale attribuzione al Vice Presidente, tenuto conto che appare non congrua l'attuale attribuzione in considerazione della circostanza che la figura istituzionale del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri non risulta necessariamente presente nella composizione governativa ed, in ogni caso, in quanto risulta avulsa dalle attribuzioni proprie dell'attuale Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1989, n. 400 ; Sentito il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 178305/3 del 27 ottobre 1997); Decreta: Art. 1 Articolo unico 1. All' articolo 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244 , le parole "presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 1997 p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1998 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 288 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L' art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1990, n. 244 , come modificato dal presente decreto, così recita: "Art. 4 (Comitato per l'esame dei programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati). - 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo rappresentante, del quale fanno parte un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni del Tesoro, dell'Interno e dei Dipartimenti per gli affari sociali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con il compito di esaminare i programmi proposti e di verificarne, sulla base di relazioni semestrali inviate dalle regioni, la successiva realizzazione anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo".
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Il decreto modifica la governance dei contributi per l'accoglienza degli immigrati, disciplinando la composizione e la presidenza del Comitato di controllo. Amministrazioni regionali e enti gestori di centri di prima accoglienza devono fare riferimento a questa normativa per comprendere le procedure di finanziamento, rendicontazione semestrale e possibile revoca dei contributi secondo le disposizioni del decreto-legge 416/1989 e successive modificazioni.
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