Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 512/1993

Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo del regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.

Pubblicato: 10/12/1993 In vigore dal: 08/11/1993 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di riscossione dei crediti e le sanzioni previste dal Decreto Ministeriale 512/1993 per gli utenti inadempienti del servizio radiomobile pubblico?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 512/1993 modifica il regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre introducendo meccanismi di controllo e recupero crediti per contrastare l'insolvenza e le frodi. La normativa si applica agli abbonati del servizio radiomobile pubblico gestito da SIP (Società Italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni) e prevede che all'attivazione del servizio l'utente versi un anticipo per le conversazioni interurbane basato sul traffico presunto. Il gestore può richiedere l'adeguamento dell'anticipo quando il traffico effettivo supera del 75% o di 500.000 lire l'importo dichiarato, inviando comunicazione assicurata con 5 giorni per il versamento. In caso di superamento della soglia anche in un solo giorno, SIP può emettere fattura immediata con medesimi termini di pagamento. Per gli inadempienti, il decreto prevede prima la disabilitazione del traffico internazionale uscente, poi l'applicazione delle sanzioni generali previste dal DM 484/1988, che includono penali progressive, sospensione del servizio e risoluzione del contratto con diritto di rivalsa su somme anticipate.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 8 novembre 1993, n. 512

Testo normativo

DECRETO n. 512/1993 # DECRETO 8 novembre 1993, n. 512 ## Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo del regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazio ni) il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149 ; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 ; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983 ; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 , con il quale è stato adottato il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990 ; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 33 , con il quale sono state fissate le tariffe del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990 ; Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 , con il quale sono state approvate le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1988 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata la necessità di fornire al gestore pubblico adeguati strumenti operativi al fine di porre un freno al sempre crescente fenomeno dell'insolvenza e delle frodi effettuate da una parte dell'utenza del servizio radiomobile pubblico di comunicazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM 72446/4226 DL del 6 agosto 1993); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 , citato in premessa, è sostituito dai seguenti commi: " 3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento. 3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto. 3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione. 3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3- bis e 3- ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 ". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 4 del D.M. n. 33/1990 , come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 4. - 1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione. 3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento. 3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'impegno per l'abbonato stesso di provvedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, al versamento di quanto richiesto. 3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione. 3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3- bis e 3-ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484. 3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 . 4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazone nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il D.M. n. 484/1988 approva il regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico. Si trascrive il testo del relativo art. 13: "Art. 13. - Il pagamento delle bollette deve essere effettuato entro i primi quindici giorni del primo mese di ciascun bimestre o comunque non oltre quindici giorni dalla data di emissione - se posteriore al giorno di inizio del bimestre medesimo - indicata nella bolletta. In caso di ritardato pagamento, l'abbonato dovrà corrispondere una indennità commisurata all'importo della bolletta in ragione di L. 20 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 100, per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno; L. 40 per ogni 1.000 lire o frazione, con un minimo di L. 200 per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno e fino al 60 giorno; L. 60 per ogni 1.000 lire o frazione con un minimo di L. 300 per i pagamenti effettuati successivamente. Il mancato pagamento verrà segnalato all'utente sulla bolletta immediatamente successiva ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorsi quindici giorni dall'inizio del bimestre successivo ovvero dalla ricezione della raccomandata di cui al comma precedente, la società ha il diritto di sospendere il servizio telefonico. Persistendo il ritardo del pagamento per un periodo di quindici giorni dalla sospensione, la società invierà apposita raccomandata con avviso di ricevimento di preavviso di risoluzione del contratto, che avrà luogo qualora, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata stessa, l'abbonato non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto. La risoluzione del contratto dà diritto alla società di ritirare il materiale installato presso l'utente e di esigere a titolo di penale, oltre l'indennità di cui sopra, le rimanenti bimestralità di canone fino alla naturale scadenza del contratto di abbonamento. La società ha pure il diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per qualsiasi altro titolo. L'abbonato al quale sia stato sospeso il servizio telefonico è inoltre tenuto a corrispondere alla società concessionaria, per ottenere il ripristino del servizio stesso prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, gli importi previsti per il riallaccio dal provvedimento tariffario in vigore. In caso di motivato reclamo scritto dell'abbonato, la società sospenderà i termini di cui sopra, relativamente alle voci contestate, fino alla data del chiarimento scritto inviato all'abbonato, ferma restando l'applicazione delle previste penali, dalla data di scadenza del pagamento della bolletta contestata, nel caso in cui il reclamo risulti infondato".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 512/1993 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DM 512/1993 disciplina le modalità di riscossione, gli anticipi per conversazioni interurbane, le soglie di adeguamento tariffario e le penalità per ritardato pagamento nel servizio radiomobile pubblico. Commercialisti e gestori di servizi di telecomunicazione lo consultano per comprendere le procedure di fatturazione, le sanzioni amministrative, la disabilitazione dei servizi internazionali e le clausole di risoluzione contrattuale in caso di insolvenza.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 1993

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante… Decreto Ministeriale 605 Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985,… Decreto Ministeriale 604 Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto… Decreto Ministeriale 603 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante… Decreto Ministeriale 602 Regolamento recante norme per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 27 del… Decreto Ministeriale 601 Nuovo regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da par… Decreto del Presidente della Repubblica 600 Regolamento recante norme sul controllo successivo dell'esportazione e del transito dei p… Decreto Ministeriale 599 Regolamento recante norme sulle modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributar… Decreto Ministeriale 598

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →