Cosa stabilisce il Decreto Ministeriale 510/1993 riguardo al servizio facsimile da posto pubblico?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 510/1993 autorizza l'istituzione di un servizio facsimile pubblico che consente la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero da postazioni pubbliche abilitate verso destinatari privati dotati di terminale facsimile. Questo decreto rappresenta un'evoluzione della normativa precedente (DM 12 giugno 1984) e si inserisce nel contesto della modernizzazione dei servizi postali e telematici degli anni Novanta. Il servizio è rivolto a chiunque necessiti di trasmettere documenti via fax attraverso i posti pubblici, ampliando così l'accesso alla tecnologia facsimile anche a coloro che non disponevano di apparecchiature private. La normativa si basa sulle raccomandazioni internazionali del Comitato consultivo telegrafico e telefonico (F 170 ed F 190) e prevede che il servizio sia esercitato nel rispetto delle disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni. Per le aziende e i professionisti dell'epoca, questo rappresentava un'importante infrastruttura per la comunicazione documentale rapida, prima della diffusione massiccia di internet e della posta elettronica.
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Riferimento normativo
DECRETO 28 ottobre 1993, n. 510
Testo normativo
DECRETO n. 510/1993
# DECRETO 28 ottobre 1993, n. 510
## Regolamento recante istituzione del servizio facsimile da posto
pubblico abilitato a destinatari muniti di terminale facsimile.
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Viste le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico F 170 ed F 190 riguardanti le disposizioni per l'esercizio del servizio pubblico internazionale bureaufax tra i posti pubblici e tra i posti pubblici e i destinatari dotati di terminale facsimile; Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1984 riguardante l'istituzione del servizio facsimile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1984 ; Riconosciuta l'opportunità di consentire nell'ambito nazionale l'espletamento del servizio facsimile da posto pubblico a destinatari muniti di terminale facsimile; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della succitata legge n. 400/1988 (nota GM/77025/4241/DL/CR del 9 ottobre 1993); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. È ammesso, in ambito nazionale, il servizio facsimile pubblico da posto pubblico abilitato a qualunque destinatario munito di terminale facsimile (apparecchiatura facsimile o TC fax). AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il DM 510/1993 disciplina il servizio facsimile pubblico, la trasmissione di documenti grafici e l'esercizio del servizio bureaufax tra posti pubblici e terminali privati. Professionisti e aziende consultavano questa normativa per comprendere le modalità di accesso ai servizi telematici pubblici, la regolamentazione delle postazioni abilitate e le disposizioni tecniche per la trasmissione documentale secondo gli standard internazionali.
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