Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 51/2000

Regolamento recante integrazione al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Pubblicato: 10/03/2000 In vigore dal: 01/02/2000 Documento ufficiale

Cosa prevede il Decreto Ministeriale 51/2000 riguardo alle prove di selezione per l'accesso alla qualifica di ispettore nel Corpo di polizia penitenziaria?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 51/2000 integra la disciplina dei concorsi interni per l'accesso alla qualifica di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, introducendo una procedura preliminare di selezione. La norma si applica quando il numero dei candidati supera le 1.500 unità e riguarda il personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa ai concorsi interni per titoli di servizio ed esami. In pratica, quando si raggiunge questa soglia di candidati, le prove d'esame tradizionali (prova scritta e colloquio) possono essere precedute da una prova preliminare consistente in domande a risposta multipla sulle medesime materie oggetto delle prove successive. Questo meccanismo consente di razionalizzare la gestione di concorsi con elevato numero di partecipanti, garantendo comunque l'equità della selezione attraverso criteri uniformi e trasparenti.

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Riferimento normativo

DECRETO 1 febbraio 2000, n. 51

Testo normativo

DECRETO n. 51/2000 # DECRETO 1 febbraio 2000, n. 51 ## Regolamento recante integrazione al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297, concernente la disciplina per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , recante "Attuazione dell' articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria"; Visti gli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , così come modificati dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 ; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 "Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, ..."; Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni concernenti la disciplina del concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore del Corpo di polizia penitenziaria con la previsione del ricorso a procedure selettive preliminari; Visto l' articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi prot. n. 248/99 del 6 dicembre 1999; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. 32/U del 14 gennaio 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. L'articolo 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 , è integrato con l'introduzione del comma 6-bis di seguito riportato: "6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalità di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1o febbraio 2000 Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000 Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 70 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente degli articoli 24 e 28 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e norme dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ) così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria), è il seguente: "Art. 24 (Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante: a) concorso pubblico; b) concorso interno per titoli di servizio ed esami; 2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28. 3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici; età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue; idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti. 5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. 6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori". "Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a vice ispettore si consegue: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall' art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e con l'osservanza delle disposizioni dell' art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 , e dell' art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 , con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di scuola media superiore; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il 30 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi. 3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. 5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18. 7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione". - Il testo vigente dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti i cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 5 del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 297 (Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di l'attuazione ed i programmi del corso), come modificato dal presente regolamento, è il seguente: "Art. 5 (Prove di esame). - 1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati possesso dei requisiti previsti dall' art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta. 2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi. 4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. 5. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 6. La votazione complessiva è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unità, le prove d'esame di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalità di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7".

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