Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Quali sono i criteri che il medico del lavoro deve seguire per valutare l'idoneità di un lavoratore all'esposizione alle radiazioni ionizzanti secondo il DM 488/2001?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 488/2001 stabilisce i criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, applicandosi a lavoratori, apprendisti e studenti sottoposti a sorveglianza medica secondo il D.Lgs. 230/1995. Il medico addetto alla sorveglianza medica deve verificare la compatibilità tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e i rischi specifici connessi alla sua mansione, basandosi sui principi della medicina del lavoro. La valutazione avviene in occasione delle visite mediche preventive, periodiche (almeno annuali, semestri per categoria A), straordinarie ed eccezionali, con possibilità di integrare le visite con indagini specialistiche e di laboratorio. Il medico formula un giudizio di idoneità classificando il lavoratore come: idoneo, idoneo a determinate condizioni, non idoneo, oppure sottoposto a sorveglianza medica dopo cessazione dell'attività espositiva, con obbligo del datore di lavoro di disporre prosecuzione della sorveglianza per i lavoratori allontanati dal rischio.
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Riferimento normativo
DECRETO 11 giugno 2001, n. 488
Testo normativo
DECRETO n. 488/2001
# DECRETO 11 giugno 2001, n. 488
## Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione
dell'idoneita' dei lavoratori all'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836 , 84/466 , 84/467 , 89/618 , 90/641 e 92/3 , in materia di radiazioni ionizzanti, ed in particolare l'articolo 84, comma 7; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 17; Sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; Acquisito il parere, ai sensi dell' articolo 155 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , del Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza plenaria del 23 aprile 2001; Vista la nota con cui il provvedimento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri; Adotta n o il seguente regolamento: Art. 1 1. Il medico addetto alla sorveglianza medica, per la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti di lavoratori esposti, apprendisti e studenti di cui all' articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , in occasione delle visite mediche preventive e successivamente delle visite periodiche ed eventualmente straordinarie di cui all'articolo 85 del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , nonchè delle visite mediche eccezionali di cui all'articolo 91 del medesimo decreto legislativo, si basa sui principi che disciplinano la medicina del lavoro, provvedendo in particolare alla verifica dell'effettiva compatibilità tra le condizioni psicofisiche del lavoratore e gli specifici rischi individuali connessi alla sua destinazione lavorativa ed alle sue mansioni. Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 84, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , recante attuazione delle direttive EURATOM 80/836 , 84/466 , 84/467 , 89/618 , 90/641 e 92/3 , in materia di radiazioni ionizzanti: "7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti". - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 : "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , concerne "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 70, 85 e 91 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 : "Art. 70 (Apprendisti e studenti). - 1. Ai fini del presente capo gli apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie definite ai sensi dell'art. 82". "Art. 85 (Visite mediche periodiche e straordinarie). - 1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'art. 70 siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per i lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio. 2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'art. 59 e i medici addetti alla sorveglianza medica possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano. 3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in: a) idonei; b) idonei a determinate condizioni; c) non idonei; d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti. 4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perchè non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulerà il giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni. 5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a visita medica. In tale occasione il medico deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. 6. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in precedenza formulato conserva la sua efficacia". "Art. 91 (Sorveglianza medica eccezionale). - 1. Il datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione. 2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'art. 96. Deve altresì provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione devono essere subordinate all'assenso del medico autorizzato. 3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro deve darne notizia all'ispettorato del lavoro e agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio".
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Il DM 488/2001 è il riferimento normativo per la valutazione dell'idoneità alla radioprotezione, disciplinando visite mediche preventive, periodiche e straordinarie secondo il D.Lgs. 230/1995. Medici competenti, datori di lavoro e responsabili della sicurezza lo consultano per classificare lavoratori esposti, gestire sorveglianza medica post-esposizione, contaminazione e decontaminazione, nonché per definire prescrizioni mediche e reinserimento lavorativo in attività con radiazioni ionizzanti.
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