Quali sono i requisiti e le condizioni per esercitare l'attività di agenzia in attività finanziaria secondo il Decreto Ministeriale 485/2001?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 485/2001 è il regolamento attuativo che disciplina l'esercizio professionale dell'agenzia in attività finanziaria in Italia. Si applica a tutti i soggetti che intendono svolgere questa attività nei confronti del pubblico e riguarda principalmente intermediari finanziari, operatori di cambio e professionisti del settore finanziario. Il decreto stabilisce che l'esercizio di questa attività è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi (UIC), creando un sistema di controllo e autorizzazione centralizzato. In pratica, il regolamento specifica il contenuto dell'attività consentita, le condizioni di compatibilità con altre professioni, le circostanze in cui si configura l'esercizio nei confronti del pubblico e le modalità di operazione per soggetti con sede legale all'estero. Per commercialisti e aziende, è rilevante comprendere che questa normativa regola chi può legittimamente operare nel settore, quali sono gli obblighi di iscrizione e come vengono disciplinati i procedimenti di sospensione cautelare dall'elenco dell'UIC.
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Riferimento normativo
DECRETO 13 dicembre 2001, n. 485
Testo normativo
DECRETO n. 485/2001
# DECRETO 13 dicembre 2001, n. 485
## Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attivita'
finanziaria.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentito l'Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero; Visto l'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento: a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 ; b) per "testo unico bancario" si intende il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; c) per "UIC" si intende l'Ufficio italiano dei cambi; d) per "intermediari finanziari" si intendono gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.(1) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010 . ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare l' art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione: a) l' articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 ;". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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Il Decreto Ministeriale 485/2001 è il riferimento normativo per l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria, l'iscrizione presso l'Ufficio italiano dei cambi e l'autorizzazione professionale nel settore finanziario. Professionisti e intermediari finanziari lo consultano per comprendere i requisiti di iscrizione, la compatibilità con altre attività professionali, i criteri di operatività nei confronti del pubblico e le procedure di controllo amministrativo dell'UIC.
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