Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 485/1997

Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

Pubblicato: 17/01/1998 In vigore dal: 14/11/1997 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità di adesione ai sistemi di indennizzo per gli intermediari finanziari secondo il Decreto Ministeriale 485/1997?

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Il Decreto Ministeriale 485/1997 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo, che sono organismi privati costituiti per tutelare i crediti degli investitori nei confronti degli intermediari finanziari. Questi sistemi rappresentano un elemento fondamentale della protezione dei risparmiatori nel settore dei servizi di investimento in valori mobiliari. L'adesione a uno di questi sistemi è obbligatoria per l'esercizio dei servizi di investimento da parte di banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM), intermediari finanziari, agenti di cambio e banche estere. Il decreto stabilisce che le succursali di imprese di investimento e banche comunitarie possono aderire facoltativamente, mentre le succursali extracomunitarie devono aderire obbligatoriamente, salvo che aderiscano a un sistema estero equivalente riconosciuto dalla Banca d'Italia. I sistemi di indennizzo coprono le operazioni di investimento (negoziazione, collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini) e il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Il Fondo nazionale di garanzia, istituito precedentemente, è riconosciuto come sistema di indennizzo e ha novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento per adeguare la propria organizzazione alle nuove disposizioni.

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Riferimento normativo

DECRETO 14 novembre 1997, n. 485

Testo normativo

DECRETO n. 485/1997 # DECRETO 14 novembre 1997, n. 485 ## Regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari. IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 ; Visto l'articolo 35 il quale dispone che il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo, all'adesione ad uno dei quali è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari; Visto l'articolo 36 il quale prevede che le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, e che le succursali di imprese di investimento e di banche extra comunitarie insediate in Italia devono aderire ad uno dei suddetti sistemi di indennizzo, limitatamente all'attività svolta in Italia, salvo che aderiscano ad un sistema di indennizzo estero equivalente; Visto l'articolo 62 il quale dispone l'adeguamento del Fondo nazionale di garanzia al regolamento di cui al citato articolo 35; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 3 luglio 1997; Ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di escludere in via generale dall'indennizzo tutte le operazioni effettuate per interposta persona, attesa l'esigenza della tutela dei legittimi interessi dei risparmiatori e della corretta realizzazione del mercato interno; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 16 settembre 1997 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) "sistemi di indennizzo": i soggetti di natura privatistica aventi personalità giuridica eventualmente espressa anche in forma di società consortili, costituiti per la tutela di crediti vantati nei confronti delle imprese e degli intermediari di cui alle lettere b), c) e d) seguenti; b) "imprese di investimento": le imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie definite dall' articolo 1, comma 5, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (di seguito decreto); c) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni (di seguito testo unico bancario) abilitati a prestare servizi di investimento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto; d) "intermediari": le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare (SIM), gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio, nonchè le banche estere (comunitarie ed extra comunitarie) e le imprese di investimento; e) "investitori": i clienti che affidano denaro o strumenti finanziari agli intermediari, nell'ambito di operazioni di investimento; f) "operazioni di investimento": i servizi di investimento definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ed il servizio accessorio di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto medesimo; g) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 35 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , è il seguente: "Art. 5. - 1. L'esercizio dei servizi d'investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. 2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta regole per il coordinamento dell'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonchè con l'attività di vigilanza in generale. 4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo". - Il testo dell' art. 36 del D.Lgs. n. 415/1996 , è il seguente: "Art. 36. - 1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. 2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti". - Il testo dell' art. 62 del D.Lgs. n. 415/1996 , è il seguente: "Art. 62. - 1. Il Fondo istituito ai sensi dell' art. 15, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto quale sistema di indennizzo ai sensi dell'art. 35. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 35, comma 2, il Fondo adegua la propria organizzazione e il proprio funzionamento al regolamento medesimo. 3. Fino all'adeguamento previsto dal comma 2, il Fondo continua ad operare secondo la disciplina previgente. La medesima disciplina si applica agli interventi dovuti in relazione alle insolvenze per le quali lo stato passivo definitivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 35, comma 2. 4. Alla data dell'adeguamento previsto dal comma 2, le attività e passività del Fondo confluiscono in una gestione speciale secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob. Con il medesimo regolamento sono disciplinati: la gestione speciale del patrimonio del Fondo; la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento; la destinazione dell'eventuale attivo residuo". Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1, comma 5, lettere e) ed f) del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , è il seguente: "5. Si intendono per: ad) (omissis); e) ''impresa di investimento comunitarià', l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea, diverso dall'Italia; f) ''impresa di investimento extracomunitarià', l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea". - Il testo dell' art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , è il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonchè l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonchè ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo dell' art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996 , è il seguente: "4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario possono prestare i servizi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè i servizi previsti dall'art. 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44". - Il testo dell' art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996 , è il seguente: "3. Per ''servizi d'investimentò' si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione". - Il testo dell' art. 1, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 415/1996 , è il seguente: "4. Per ''servizi accessorì' si intendono i seguenti: a) custodia e amministrazione di strumenti finanziari". - Il testo dell' art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 415/1996 , è il seguente: "4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica del requisito previsto dal comma 1, lettera h)". - Per maggior chiarezza si riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 che individua la nozione di gruppo: "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi d'investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che: a) controllano la SIM; b) sono controllati dalla SIM; c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM. Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che: a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto; b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto. Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona".

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