Quali sono i compensi a vacazione stabiliti dal Decreto Ministeriale 482/1997 per i periti industriali e i loro aiutanti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 482/1997 aggiorna i compensi orari (a vacazione) che i periti industriali possono percepire per le loro prestazioni professionali. Questo decreto si applica alle prestazioni tecniche e professionali rese dai periti industriali iscritti all'albo, disciplinando la tariffa minima obbligatoria per il mercato italiano. Il decreto fissa il compenso in lire 87.000 per ogni ora o frazione di ora di lavoro del perito industriale, e lire 55.000 per ogni ora o frazione di ora dell'aiutante di concetto. Questi importi rappresentano l'adeguamento rispetto alla precedente tariffa del 1987, tenendo conto dell'inflazione e delle variazioni economiche intervenute nel decennio precedente. Il decreto è stato emanato dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Industria, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali e con il parere del CIPE.
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Riferimento normativo
DECRETO 3 settembre 1997, n. 482
Testo normativo
DECRETO n. 482/1997
# DECRETO 3 settembre 1997, n. 482
## Regolamento recante l'adeguamento dei compensi a vacazione per le
prestazioni professionali dei periti industriali.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146 , contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali; Visto l' articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118 , il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali vengano stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio del collegio nazionale dei periti industriali; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei periti industriali nelle sedute del 6 ottobre 1992 e del 17 febbraio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. I compensi a vacazione previsti dall' articolo 39 della legge 12 marzo 1957, n. 146 , come modificati da ultimo dall'articolo 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1987, n. 116, sono variati e fissati in ragione di lire 87.000 per il perito industriale e di lire 55.000 per ogni aiutante di concetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 282 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Nota all'art. 1: - L'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 recita: "I compensi a vacazione previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146 , e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L. 15.000 per il perito industriale e il 60% di L. 15.000 per l'aiuto di concetto".
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Il Decreto Ministeriale 482/1997 è il riferimento normativo per la tariffa professionale dei periti industriali, disciplinando compensi a vacazione, onorari professionali e prestazioni tecniche. Studi professionali e aziende che si avvalgono di periti industriali lo consultano per verificare i compensi minimi dovuti, in relazione alle prestazioni di consulenza tecnica, perizie e valutazioni professionali.
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