Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 482/1987

Modificazioni all'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili.

Pubblicato: 27/11/1987 In vigore dal: 12/10/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 12 ottobre 1987, n. 482

Testo normativo

DECRETO n. 482/1987 # DECRETO 12 ottobre 1987, n. 482 ## Modificazioni all'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883 , sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili; Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669 , di modificazione ed integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883 ; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 87/140/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 , modificata da ultimo dalla direttiva n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983 ; Considerato che l'allegato B della citata legge 26 novembre 1973, n. 883 , prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lane e/o peli, che non è sempre possibile riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato; che pertanto è opportuno autorizzare i laboratori, nei casi dubbi, ad applicare un tasso convenzionale unico; Considerato che al n. 28, dello stesso allegato non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati; Considerato che al n. 38 dello stesso allegato relativo alla fibra "vetro tessile" il termine "filamento" deve essere soppresso in quanto tale fibra può presentarsi anche sotto forma non continua; Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 12 febbraio 1987; Visto l' art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669 , che modifica ed integra l' art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883 ; Decreta: Art. 1 1. All'allegato B alla legge 26 novembre 1973, n. 883 , modificato con l' art. 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 669 , sono apportate le seguenti aggiunte e variazioni: nella colonna "Percentuali" in corrispondenza ai numeri 1, 2 e 3 relativamente alle fibre cardate in "lana e peli" e in "peli", all'indicazione percentuale 17 è apposta una nota di richiamo a pie pagina del seguente tenore: "(1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato"; al n. 28 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge: "Poliammidica o nylon: fibra non continua 6,25 filamento 5,75"; al n. 38 il testo delle colonne "Fibre" e "Percentuali" si legge: "Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 µm 2,00 di diametro medio pari o inferiore a 5 µm 3,00". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 12 ottobre 1987 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - Si riportano i numeri dell'allegato B (Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile) alla legge n. 883/1973 qui richiamati, come modificati dall'art. 1 del presente decreto: Numero delle fibre Fibre Percentuali 1 e 2 Lana e peli: fibre pettinate 18,25 fibre cardate 17,00 (1) 3 Peli: fibre pettinate 18,25 fibre cardate 17,00 (1) Crine: fibre pettinate 16,00 fibre cardate 15,00 (Omissis) 28 Poliammidica o nylon: fibra non continua 6,25 filamento 5,75 (Omissis) 38 Vetro tessile: di diametro medio superiore a 5 um 2,00 di diametro medio pari o inferiore a 5 um 3,00 (1) Il tasso convenzionale del 17,00% è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato. - Il testo dell' art. 26 della legge n. 883/1973 , come sostituito dall' art. 8 della legge n. 669/1986 , è il seguente: "Art. 26. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a dare esecuzione, con proprio decreto, alle direttive del Consiglio della CEE sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi, per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge, nonchè alle eventuali direttive di modifica delle direttive n. 71/307/CEE del 26 luglio 1971 e n. 83/623/CEE del 25 novembre 1983 ". Nota all'art. 1: Il testo aggiornato dei numeri 1, 2, 3, 28 e 38 dell'allegato B alla legge n. 883/1973 è riportato nelle note alle premesse.

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