Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 476/1988
Pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi.
Riferimento normativo
DECRETO 8 agosto 1988, n. 476
Testo normativo
DECRETO n. 476/1988
# DECRETO 8 agosto 1988, n. 476
## Pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle
profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e
diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla
leucosi.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 , sulla "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi" e le successive modifiche o integrazioni; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 , modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98 ; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 , modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al computo del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale"; Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109 , con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 , recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria; Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 , riguardante la profilassi obbligatoria: procedure amministrativo-contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147 , relativo alla produzione, acquisto, distribuzione ed impiego di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987 ), e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986, recante "Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1979, concernenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina. Compensi ai veterinari operatori" ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 1986 ); Vista l' ordinanza ministeriale del 15 luglio 1982, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1982 , con la quale vengono dettate norme per la profilassi della leucosi bovina enzootica; Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1987, n. 432 , recante "Modificazioni al decreto ministeriale 21 settembre 1985 concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica"; Considerato che le spese per le profilassi vaccinali obbligatorie contro le malattie infettive e diffusive degli animali previste dalla citata legge n. 34/1968 , quelle per l'attuazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi previste dalla legge n. 615/1964 e successive modifiche e integrazioni, e quelle per l'attuazione del risanamento degli allevamenti dalla leucosi bovina enzootica gravano sul Fondo sanitario nazionale (cap. 5941 - Min. tesoro); Ritenuta la necessità, ai fini dell'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento in argomento, di adeguare e di uniformare le misure dei compensi per le prestazioni rese dai veterinari operatori stabilite con i sopracitati decreti ministeriali 16 ottobre 1986, 12 marzo 1987, n. 147 e 25 settembre 1987, n. 432 ; Atteso che le prestazioni in argomento rese dai veterinari dipendenti delle unità sanitarie locali costituiscono compiti d'istituto e come tali sono retribuite con i trattamenti economici previsti dall'accordo nazionale unico di cui all' art. 9 della legge n. 93/1983 , e successive modifiche o integrazioni; Decreta: Art. 1 Per l'anno 1988 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sostengono, con i fondi alle medesime assegnati a valere sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente (cap. 5941 - Ministero del tesoro) le spese: per l'acquisto e l'impiego dei prodotti immunizzanti necessari alle profilassi vaccinali obbligatorie nei confronti dell'afta epizootica, della peste suina classica, della rabbia e del carbonchio ematico nonchè di altre malattie infettive e diffusive, disposte ai sensi della legge 23 gennaio 1968, n. 34 ; per lo svolgimento dei piani nazionali di profilassi dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, disposti ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 , e successive modifiche o integrazioni; per l'esecuzione del piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 833/1978 concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. - La legge n. 34/1968 reca: "Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche". - La legge n. 98/1985 riguarda la modifica all' art. 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 , recante norme per la corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni o contaminazione nonchè norme sull'assunzione del relativo onere a totale carico dello Stato. - La legge n. 503/1970 riguarda l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali. - La legge n. 745/1975 concerne il trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali. - La legge n. 93/1983 è la "Legge-quadro sul pubblico impiego".
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