Quali sono i criteri per determinare il compenso massimo dei revisori dei conti negli enti locali secondo il Decreto Ministeriale 475/1997?
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Il Decreto Ministeriale 475/1997 stabilisce i limiti massimi del compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti (organi di revisione economicofinanziaria) di comuni e province. Il compenso base è determinato principalmente in base a due fattori: la classe demografica dell'ente locale e le sue spese di funzionamento e investimento. La normativa prevede una tabella A che indica l'importo base per ogni categoria di ente, differenziato secondo la fascia demografica di appartenenza (da comuni con meno di 500 abitanti fino a comuni con 500.000 abitanti e oltre).
Oltre al compenso base, il decreto consente due maggiorazioni cumulative, ciascuna fino al 10 per cento: la prima si applica quando la spesa corrente procapite dell'ente supera la media nazionale della sua fascia demografica (tabella B), la seconda quando la spesa per investimento procapite supera la media nazionale della medesima fascia (tabella C). Queste maggiorazioni sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato dall'ente locale.
La normativa riguarda direttamente gli enti locali (comuni e province) che devono rispettare questi limiti massimi nella determinazione dei compensi dei propri revisori. Per i commercialisti e i consulenti che operano presso enti locali, è importante conoscere questi parametri per verificare la corretta applicazione dei compensi e per comprendere come le caratteristiche demografiche e finanziarie dell'ente influenzano la remunerazione degli organi di controllo.
Il decreto è stato emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, previa consultazione di associazioni rappresentative (ANCI, UPI, UNCEM) e ordini professionali, garantendo così un equilibrio tra le esigenze degli enti locali e quelle dei professionisti incaricati della revisione.
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Riferimento normativo
DECRETO 25 settembre 1997, n. 475
Testo normativo
DECRETO n. 475/1997
# DECRETO 25 settembre 1997, n. 475
## Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi
del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma l dell' articolo 107 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale; Visto l'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 77 del 1995 , il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri di computo della popolazione residente; Considerati i dati relativi all'anno 1994, in possesso del Ministero dell'interno, concernenti le spese di funzionamento e le spese di investimento degli enti locali, nonchè le correlate medie procapite; Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.), il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri ed i maggiori organismi rappresentativi dei soggetti facenti parte degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 9 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 30 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economicofinanziaria dei comuni e delle province epari all'importo indicato nella tabella A, allegata al presente regolamento, con riferimento al tipo di ente ed alla fascia demografica. L'importo risultante dalla tabella è maggiorato: a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento; b) sino ad un massimo del l0 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimento procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente regolamento. 2. Le maggiorazioni di cui al comma l, lettere a) e b), sono cumulabili tra loro. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) è il seguente: "Art. 107 (Compenso dei revisori). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale". - Il testo dell'art. 110 del citato D.Lgs. n. 77/1995 è il seguente: "Art. 110 (Determinazione delle classi demografiche e della popolazione residente). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche: a) comuni con meno di 500 abitanti; b) comuni da 500 a 999 abitanti; c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; e) comuni da 3.000 a 3.999 abitanti; f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre. 2. Per le disposizioni del presente decreto legislativo che fanno riferimento alla popolazione degli enti locali va considerata, se non diversamente disciplinato, per i comuni e le province la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT, ovvero secondo i dati UNCEM per le comunità montane. 3. Per le comunità montane ed i comuni di nuova istituzione viene utilizzato l'ultimo dato disponibile riferito alla popolazione". - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
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Il Decreto Ministeriale 475/1997 è il riferimento normativo per la determinazione dei compensi dei revisori dei conti negli enti locali, basato su classe demografica, spesa corrente procapite e spesa per investimento procapite. Commercialisti e consulenti che operano presso comuni e province lo consultano per verificare la corretta applicazione dei limiti massimi di compenso e per comprendere i criteri di maggiorazione cumulativa previsti dalle tabelle allegate. La normativa si applica agli organi di revisione economicofinanziaria e rappresenta il quadro normativo per la gestione dei compensi dei revisori secondo i parametri finanziari dell'ente locale.
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