Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.
Quali sono i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dal Decreto Ministeriale 470/2001 a favore di persone con handicap grave?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 470/2001 disciplina il trasferimento di finanziamenti statali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano destinati alla realizzazione di nuove strutture assistenziali. Questi fondi, previsti dall'articolo 81 della legge finanziaria 2000, sono riservati a organizzazioni senza scopo di lucro che intendono creare servizi per persone con handicap grave prive del supporto familiare. La normativa si applica specificamente ai soggetti riconosciuti come portatori di handicap grave secondo la legge 104/1992, la cui condizione di gravità sia stata formalmente accertata. Il regolamento stabilisce sia i criteri per l'assegnazione dei fondi alle amministrazioni regionali sia le modalità operative per l'erogazione concreta dei finanziamenti, includendo anche i meccanismi di verifica dell'utilizzo corretto delle risorse e le ipotesi di revoca in caso di inadempienza. Per gli enti del terzo settore e le amministrazioni locali, questo decreto rappresenta lo strumento normativo di riferimento per accedere ai finanziamenti destinati all'assistenza residenziale di persone con disabilità grave in condizioni di particolare vulnerabilità.
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Riferimento normativo
DECRETO 13 dicembre 2001, n. 470
Testo normativo
DECRETO n. 470/2001
# DECRETO 13 dicembre 2001, n. 470
## Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione e
l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei
soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Visto l' articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; Visto l' articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 27 settembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. 84187/19/5/744 del 23 novembre 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina i criteri per il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui all' articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , nonchè i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli stessi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione, da parte di organizzazioni senza scopo di lucro, di nuove strutture, destinate al mantenimento e all'assistenza di soggetti con handicap grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; stabilisce, altresì, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e disciplina le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. 2. Ai sensi del presente regolamento, per soggetti con handicap grave si intendono i soggetti di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge. 3. Per amministrazione statale competente si intende il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
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Il DM 470/2001 è il riferimento normativo per finanziamenti destinati a handicap grave, assistenza residenziale e organizzazioni senza scopo di lucro. Amministratori pubblici, enti del terzo settore e consulenti che operano nel settore socio-assistenziale lo consultano per comprendere i criteri di trasferimento fondi, le modalità di concessione e le procedure di verifica dell'attuazione, nonché le condizioni di revoca dei finanziamenti concessi.
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