Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 47/2016

Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (16G00056)

Pubblicato: 07/04/2016 In vigore dal: 25/02/2016 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati secondo il Decreto Ministeriale 47/2016?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 47/2016 è un regolamento che disciplina come verificare se un avvocato esercita effettivamente la professione forense. La norma stabilisce che per restare iscritto all'albo professionale, l'avvocato deve esercitare la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, con alcune eccezioni previste soprattutto per i primi anni di attività. Il regolamento definisce le modalità concrete di accertamento di questi requisiti e le procedure per la cancellazione e la reiscrizione all'albo, escludendo esplicitamente qualsiasi valutazione basata sul reddito professionale percepito. Questo significa che l'Ordine degli Avvocati verifica l'effettivo esercizio della professione attraverso indicatori di attività (fascicoli gestiti, incarichi ricevuti, partecipazione a procedimenti) piuttosto che sulla base dei guadagni realizzati.

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Riferimento normativo

DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47

Testo normativo

DECRETO n. 47/2016 # DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47 ## Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (16G00056) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, comma 3 , e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25 giugno 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 2 dicembre 2015; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 . Per CNF si intende il Consiglio nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3 , e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - 1.-2. (Omissis). 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perchè su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 4.-6. (Omissis).». «Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). - 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art. 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. 2.-10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4.-4-ter. (Omissis).».

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Il DM 47/2016 è il riferimento normativo per l'accertamento dell'esercizio della professione forense, disciplinando i requisiti di iscrizione all'albo, l'esercizio effettivo continuativo abituale e prevalente della professione, e le modalità di revisione degli albi professionali. Ordini forensi, avvocati e consulenti legali lo consultano per comprendere gli obblighi di mantenimento dell'iscrizione, le eccezioni consentite e le procedure di reiscrizione, con esclusione di valutazioni basate sul reddito professionale.

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