Regolamento recante determinazione delle informazioni da riportare a cura del concessionario negli elenchi degli atti sottoscritti dai contribuenti per la definizione agevolata delle quote inesigibili, negli elenchi delle quote per le quali e' prevista la ripresa degli atti esecutivi e negli elenchi dei contribuenti da trasmettere alle commissioni parlamentari, nonche' ulteriori istruzioni per l'attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Quali informazioni devono essere comunicate dai concessionari della riscossione negli elenchi relativi alla definizione agevolata delle quote inesigibili secondo il DM 465/1992?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 465/1992 disciplina le modalità operative per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 413/1991, che prevedeva una procedura di definizione automatica dei debiti tributari dichiarati inesigibili dai cessati esattori. I concessionari del servizio di riscossione dovevano trasmettere entro il 20 ottobre 1992 agli uffici finanziari e agli enti impositori specifici elenchi contenenti i dati dei contribuenti che intendevano avvalersi di questa procedura agevolata. La normativa si applicava ai debiti d'imposta iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989 e rappresentava un meccanismo di regolarizzazione straordinaria per le posizioni debitorie considerate non riscuotibili. Gli elenchi dovevano includere informazioni dettagliate: dati anagrafici e fiscali del contribuente, numero e data delle domande di rimborso o discarico, data di emissione del ruolo, importi dovuti al 1° gennaio 1992 (distinti tra imposta e accessori), importi determinati secondo le percentuali della procedura automatica, e date e importi dei versamenti effettuati. Questa documentazione era essenziale per garantire trasparenza amministrativa e tracciabilità delle operazioni di definizione agevolata.
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Riferimento normativo
DECRETO 1 settembre 1992, n. 465
Testo normativo
DECRETO n. 465/1992
# DECRETO 1 settembre 1992, n. 465
## Regolamento recante determinazione delle informazioni da riportare
a cura del concessionario negli elenchi degli atti sottoscritti dai
contribuenti per la definizione agevolata delle quote inesigibili,
negli elenchi delle quote per le quali e' prevista la ripresa degli
atti esecutivi e negli elenchi dei contribuenti da trasmettere alle
commissioni parlamentari, nonche' ulteriori istruzioni per
l'attuazione dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , con il quale è stato istituito, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 , il servizio centrale della riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti; Visti gli articoli 118 e 119 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , con i quali è stato disposto rispettivamente il rimborso delle quote inesigibili dei cessati esattori e lo sgravio provvisorio; Visto l' art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , recante disposizioni in materia di riscossione e definizioni dei crediti dichiarati inesigibili dai cessati esattori; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1992 concernente l'approvazione del modello di definizione dei debiti iscritti a ruolo e della distinta dei versamenti delle somme dovute in applicazione dei criteri automatici di definizione del debito tributario; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere della commissione consultiva sul servizio di riscossione espresso nell'adunanza del 13 aprile 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 4 maggio 1992; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Entro il 20 ottobre 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi devono trasmettere, ai rispettivi uffici finanziari od ai diversi enti impositori che hanno fatto loro pervenire, con apposito verbale di consegna, le domande di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , un elenco con gli elementi identificativi degli atti con i quali i contribuenti il cui debito d'imposta risulta iscritto a ruolo entro il 31 dicembre 1989, dichiarano di avvalersi della procedura di definizione automatica per l'estinzione del proprio debito, nonchè gli elementi identificativi dei versamenti effettuati dai contribuenti stessi. 2. Gli elenchi di cui al comma 1, dovranno contenere, per ciascun contribuente che si avvale della procedura di definizione automatica, i sottoelencati elementi: a) dati anagrafici, residenza e numero di codice fiscale del contribuente o del suo rappresentante; b) numero e data di presentazione delle domande di rimborso o di discarico; c) data di emissione del ruolo; d) gli importi iscritti a ruolo ancora dovuti al 1 gennaio 1992, con l'indicazione sia del debito d'imposta che dell'importo complessivo dovuto per interessi, sopratasse, pene pecuniarie ed altre competenze accessorie; e) importi determinati sulla base delle percentuali previste dalla procedura di definizione automatica; f) data e importo dei versamenti effettuati.
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Il DM 465/1992 riguarda la riscossione tributaria, i crediti inesigibili, la definizione automatica dei debiti e il rimborso delle quote non riscuotibili dai cessati esattori. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere le procedure di regolarizzazione straordinaria, gli obblighi di comunicazione dei concessionari di riscossione e la documentazione richiesta per la definizione agevolata delle posizioni debitorie iscritte a ruolo.
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