Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 456/2001

Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.

Pubblicato: 03/01/2002 In vigore dal: 13/12/2001 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per la composizione degli organi che decidono i reclami sui bonifici transfrontalieri e come devono svolgersi le procedure di reclamo?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 456/2001 stabilisce le regole per organizzare gli organi decisionali che risolvono le controversie relative ai bonifici transfrontalieri tra clienti e banche. Si applica a tutte le operazioni di trasferimento di denaro tra Stati membri dell'Unione europea e riguarda sia le banche che altri enti autorizzati a effettuare bonifici. Il decreto prevede che questi organi decidenti devono garantire imparzialità e rappresentatività dei soggetti interessati, assicurando che i componenti abbiano adeguati requisiti di esperienza e professionalità. Le procedure di reclamo devono essere definite dagli enti bancari e dalle associazioni di categoria entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto e comunicate alla Banca d'Italia, seguendo i principi di trasparenza e tutela dei consumatori stabiliti dalla normativa europea.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456

Testo normativo

DECRETO n. 456/2001 # DECRETO 13 dicembre 2001, n. 456 ## Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 , recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri, e in particolare l'articolo 8, comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo decidente i reclami in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati; Visto l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 253 del 2000 , il quale prevede che entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, definiscono le procedure previste dall'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo e le comunicano alla Banca d'Italia; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Vista la proposta della Banca d'Italia formulata con nota n. 20152 del 18 gennaio 2001; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001; Ritenuto di non conformarsi alle indicazioni contenute nel predetto parere in ordine alla opportunità di fornire la definizione di "reclamante", in quanto tale nozione risulta essere già sufficientemente definita ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, nonchè di chiarire, con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera h), il senso dell'espressione "adeguati requisiti di esperienza e professionalità" essendo la stessa idonea ad assicurare che la scelta dei soggetti chiamati a far parte degli organi sia ispirata a criteri di professionalità; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. ACG/116/DGT/5697 del 5 novembre 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni previste nell' articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 , nel presente decreto si intende per: a) "consumatori": i clienti persone fisiche che effettuano o ricevono bonifici transfrontalieri per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) "organo decidente": l'organo preposto alla soluzione delle controversie di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è il seguente: "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali". - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo n. 253/2000 (per l'oggetto si fa rinvio alle premesse) è il seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intende per: a) "direttiva , la direttiva n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri; b) "banca , l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria prevista dall' art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; c) "altro ente , ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che, nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri; d) "ente , una banca o un altro ente; ai fini degli articoli 4, 5 e 6 le succursali di una stessa banca ubicate in diversi Stati membri dell'Unione europea, che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, sono considerate enti distinti; e) "ente intermediario , l'ente, diverso dall'ente dell'ordinante o da quello del beneficiario, che prende parte all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero; f) "cliente a seconda dei casi, l'ordinante o il beneficiario; g) "cause di forza maggiore , circostanze anormali e imprevedibili, esterne ai soggetto che le adduce, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante l'ordinaria diligenza; h) "giorno lavorativo bancario , un giorno di operatività delle banche secondo il calendario ufficiale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nel quale siano operative le banche centrali nazionali di tutti i Paesi in cui siano insediati gli enti che partecipano all'operazione di bonifico transfrontaliero; i) "bonifico transfrontaliero", l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono coincidere; j) "mettere a disposizione", atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre del denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi; k) "ordine di bonifico transfrontaliero", l'incarico di eseguire un bonifico transfrontaliero, impartito in qualunque forma da un ordinante a un ente; l) "ordinante", la persona fisica o giuridica diversa da una banca o da un altro ente che impartisce l'ordine di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario; m) "beneficiario , la persona fisica o giuridica a favore della quale e messo a disposizione l'importo del bonifico transfrontaliero; n) "interesse legale , il tasso di interesse previsto dall' art. 1284 del codice civile ; o) "data di accettazione , la data in cui ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per dare esecuzione a un ordine di bonifico transfrontaliero.". - Il testo del comma 1, dell'art. 8, del citato decreto legislativo n. 253/2000 è il seguente: "1. A fronte dell'esecuzione delle operazioni di bonifico transfrontaliero gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, assicurano adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie tra l'ordinante o il beneficiario e gli enti medesimi.".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 456/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto 456/2001 è il riferimento normativo per le procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri, attuazione della direttiva 97/5/CE e decreto legislativo 253/2000. Banche, intermediari finanziari e consulenti aziendali lo consultano per comprendere gli obblighi di composizione degli organi decisionali, i diritti dei consumatori e le modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie su trasferimenti internazionali di fondi.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 2001

Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizio… Interpello AdE 383 Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandi… Interpello AdE 88 Articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3… Risoluzione AdE 380 Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo… Interpello AdE 351 Estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo … Provvedimento AdE 463 Attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugn… Provvedimento AdE 380 Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’art. 3, comma 13, del decreto-legge 25… Provvedimento AdE 351 Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, dell'artic… Interpello AdE 327

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →