Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 439/1988

Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimicoindustriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

Pubblicato: 17/10/1988 In vigore dal: 08/09/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 8 settembre 1988, n. 439

Testo normativo

DECRETO n. 439/1988 # DECRETO 8 settembre 1988, n. 439 ## Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimicoindustriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario, n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985 , recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175, del 30 luglio 1986 e modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252, del 29 ottobre 1986 e con decreto ministeriale 26 novembre 1987, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1987 ; Considerato che a detto elenco, nell'allegato A, può essere aggiunto l'idrossido di calcio, con determinate caratteristiche e condizioni d'impiego; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 , che ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 6, sub u), della legge 22 dicembre 1978, n. 833 , concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1 L'allegato A del decreto ministeriale 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo aggiornato della legge n. 281/1963 , contenente, fra l'altro, anche le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 152/1988 , è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20. - La lettera u), dell'art. 6 della legge n. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) prevede la competenza dello Stato per le funzioni amministrative concernenti la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei princìpi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonchè quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti. Nota all'art. 1: L'allegato A al D.M. 13 novembre 1985 elenca i prodotti minerali e chimico-industriali impiegati nell'alimentazione animale.

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