Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sul programma e le modalita' di esame per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto.
Quali sono i requisiti e le modalità per ottenere l'abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto secondo il Decreto Ministeriale 424/1997?
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Il Decreto Ministeriale 424/1997 stabilisce il regolamento attuativo per l'esame di abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50. Questa normativa riguarda i professionisti che intendono firmare progetti di imbarcazioni da diporto e successivamente iscriversi nel registro dei progettisti presso le autorità marittime competenti. Il decreto prevede che le direzioni marittime pubblichino, con sessanta giorni di anticipo, un avviso contenente le informazioni essenziali sullo svolgimento degli esami: luogo, data, ora e termine per la presentazione della domanda di ammissione. La normativa rappresenta il quadro procedurale attraverso il quale vengono stabiliti il programma d'esame e le modalità di valutazione delle competenze tecniche dei candidati, garantendo standard uniformi a livello nazionale per l'esercizio della professione di progettista navale nel settore del diporto.
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Riferimento normativo
DECRETO 15 ottobre 1997, n. 424
Testo normativo
DECRETO n. 424/1997
# DECRETO 15 ottobre 1997, n. 424
## Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma secondo, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sul programma e le
modalita' di esame per il conseguimento dell'abilitazione a
progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 , recante norme sulla navigazione da diporto e successive modificazioni, e in particolare il capo II sulla costruzione delle imbarcazioni da diporto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 4 giugno 1997 , recante norme per l'iscrizione dei progettisti per la costruzione delle imbarcazioni da diporto nel registro di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Ritenuta la necessità di stabilire il programma e le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione di imbarcazioni da diporto di cui all' articolo 3, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 04930 dell'8 ottobre 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Le direzioni marittime competenti, sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami, pubblicano, nella propria sede e in quella di tutti i compartimenti marittimi, un avviso con le indicazioni riguardanti il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento degli esami nonchè il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il comma 2 dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , è il seguente: "I progetti per la costruzione di imbarcazioni da diporto possono essere firmati anche da coloro che abbiano conseguito apposita abilitazione, mediante esame da sostenere con le modalità e il programma stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e che siano iscritti nel registro di cui all'art. 275 reg. nav. mar. di cui al primo comma, in base alle norme stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione". Note alle premesse: - La legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1971, n. 69. - Il D.P.R. n. 271/1997 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1997.
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Il Decreto Ministeriale 424/1997 è il riferimento normativo per chi cerca informazioni su abilitazione professionale, esame di stato per progettisti navali, iscrizione nel registro dei progettisti e competenze tecniche nel settore della costruzione di imbarcazioni da diporto. Professionisti del settore marittimo e consulenti tecnici lo consultano per comprendere i requisiti di qualificazione, le procedure di ammissione agli esami e le modalità di registrazione presso le direzioni marittime competenti.
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