Quali sono i compensi orari a vacazione stabiliti dal Decreto Ministeriale 418/1997 per i geometri e gli aiutanti di concetto?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 418/1997 aggiorna i compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei geometri, sostituendo i valori precedentemente fissati nel 1993. La norma si applica alle prestazioni professionali rese da geometri e aiutanti di concetto quando retribuiti a ore o frazioni di ora, secondo quanto previsto dalla tariffa professionale. Il decreto stabilisce due livelli di compenso: per l'articolo 31 della tariffa (prestazioni ordinarie) sono fissati 43.500 lire per il geometra e 27.000 lire per gli aiutanti di concetto per ogni ora o frazione di ora; per l'articolo 32 (prestazioni di maggiore complessità) sono previsti 87.000 lire per il geometra e 55.000 lire per gli aiutanti di concetto. Questi importi rappresentano un significativo adeguamento rispetto ai compensi del 1993 (che erano rispettivamente 13.000 e 18.000 lire per l'articolo 31, e 9.000 e 12.000 lire per l'articolo 32), riflettendo l'inflazione e l'evoluzione del mercato professionale del periodo.
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Riferimento normativo
DECRETO 3 settembre 1997, n. 418
Testo normativo
DECRETO n. 418/1997
# DECRETO 3 settembre 1997, n. 418
## Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le
prestazioni professionali dei geometri.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto 1'articolo unico della legge 18 ottobre 1961, n. 1181 , in base al quale la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri è stabilita mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale dei geometri; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596 ; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei geometri nelle sedute del 15 ottobre 1992 e del 18 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Compensi a vacazione 1. L' articolo 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 1993, n. 596 , è sostituito dal seguente: " 1. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144 , e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 43.500 per il geometra; L. 27.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'articolo 32, primo comma, sono stabiliti per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 87.000 per il geometra e di L. 55.000 per gli aiutanti di concetto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 262 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L' art. 1 del D.M. 6 dicembre 1993, n. 596 , recita: "1. L' art. 1 del decreto ministeriale 7 settembre 1988, n. 407 , è sostituito dal seguente: 1. I compensi a vacazione previsti dall'art. 31 della tariffa approvata con legge 23 marzo 1949, n. 144 , e successive modificazioni sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di: L. 13.000 per il geometra; L. 9.000 per gli aiutanti di concetto. 2. I compensi a vacazione previsti dall'art. 32, primo comma, sono stabiliti, per ogni ora o frazione di ora, in ragione di L. 18.000 per il geometra e di L. 12.000 per gli aiutanti di concetto".
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Il Decreto Ministeriale 418/1997 è il riferimento normativo per la determinazione dei compensi a vacazione dei geometri, disciplinando le tariffe professionali secondo quanto previsto dalla legge 1181/1961 e dalla tariffa approvata con legge 144/1949. Professionisti, studi tecnici e committenti consultano questa norma per definire correttamente i corrispettivi orari, le prestazioni professionali e la distinzione tra attività ordinaria e complessa nel settore della geometria.
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