Quali sono i compensi orari a vacazione stabiliti dal Decreto Ministeriale 417/1997 per ingegneri e architetti?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 417/1997 aggiorna i compensi a vacazione (cioè i compensi calcolati su base oraria) per le prestazioni professionali di ingegneri e architetti, precedentemente fissati nel 1987. Questa normativa si applica a tutti i professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti quando prestano servizi retribuiti a ore anziché a percentuale sul valore dell'opera. Il decreto stabilisce tre livelli di compenso orario: 110.000 lire per il professionista incaricato (titolare dell'incarico), 73.500 lire per ogni aiuto iscritto all'albo e 55.000 lire per ogni altro aiuto di concetto. Questi importi rappresentano un significativo aumento rispetto ai compensi del 1987 (che erano rispettivamente 18.000, 13.500 e 9.500 lire), riflettendo l'adeguamento inflazionistico e il riconoscimento dell'evoluzione del mercato professionale nel decennio precedente.
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Riferimento normativo
DECRETO 3 settembre 1997, n. 417
Testo normativo
DECRETO n. 417/1997
# DECRETO 3 settembre 1997, n. 417
## Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le
prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto 1'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143 , in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233 ; Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre l992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonchè quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. I compensi a vacazione previsti dall' articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143 , come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233 , sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 263 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233 , così recita: "I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981. I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto".
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Il D.M. 417/1997 è il riferimento normativo per i compensi a vacazione di ingegneri e architetti, disciplinando le tariffe professionali secondo quanto previsto dalla legge 143/1958. Studi professionali, società di ingegneria e studi di architettura lo consultano per determinare i corrispettivi orari, fatturazione e deducibilità dei costi di prestazioni professionali, in relazione anche alle disposizioni su onorari professionali e tariffe minime.
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