Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 417/1997

Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti.

Pubblicato: 04/12/1997 In vigore dal: 03/09/1997 Documento ufficiale

Quali sono i compensi orari a vacazione stabiliti dal Decreto Ministeriale 417/1997 per ingegneri e architetti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 417/1997 aggiorna i compensi a vacazione (cioè i compensi calcolati su base oraria) per le prestazioni professionali di ingegneri e architetti, precedentemente fissati nel 1987. Questa normativa si applica a tutti i professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti quando prestano servizi retribuiti a ore anziché a percentuale sul valore dell'opera. Il decreto stabilisce tre livelli di compenso orario: 110.000 lire per il professionista incaricato (titolare dell'incarico), 73.500 lire per ogni aiuto iscritto all'albo e 55.000 lire per ogni altro aiuto di concetto. Questi importi rappresentano un significativo aumento rispetto ai compensi del 1987 (che erano rispettivamente 18.000, 13.500 e 9.500 lire), riflettendo l'adeguamento inflazionistico e il riconoscimento dell'evoluzione del mercato professionale nel decennio precedente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 3 settembre 1997, n. 417

Testo normativo

DECRETO n. 417/1997 # DECRETO 3 settembre 1997, n. 417 ## Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti. IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto 1'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143 , in base al quale le tariffe per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233 ; Viste le proposte avanzate dai Consigli nazionali degli ingegneri nelle sedute del 12 ottobre l992 e del 20 gennaio e del 18 febbraio 1994, nonchè quelle del Consiglio nazionale degli architetti nelle sedute del 15 ottobre 1992, del 22 dicembre 1993 e del 7 aprile 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. I compensi a vacazione previsti dall' articolo 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143 , come modificati, da ultimo, con decreto ministeriale 11 giugno 1987, n. 233 , sono fissati in ragione di L. 110.000 per ogni ora o frazione di ora per il professionista incaricato, di L. 73.500 per ogni aiuto iscritto all'albo e di L. 55.000 per ogni altro aiuto di concetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osserv arlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 263 Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il D.M. 11 giugno 1987, n. 233 , così recita: "I compensi a percentuale previsti dalla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, adeguati con decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976 e 29 giugno 1981, sono ulteriormente aumentati del 20 per cento ad eccezione dei compensi per opere di importo superiore a cinque miliardi che rimangono fissati nella misura prevista dal decreto ministeriale 29 giugno 1981. I compensi a vacazione sono fissati nella misura, per ogni ora, di L. 18.000 per il professionista incaricato, di L. 13.500 per l'aiuto iscritto all'albo e di L. 9.500 per l'aiuto di concetto".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 417/1997 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il D.M. 417/1997 è il riferimento normativo per i compensi a vacazione di ingegneri e architetti, disciplinando le tariffe professionali secondo quanto previsto dalla legge 143/1958. Studi professionali, società di ingegneria e studi di architettura lo consultano per determinare i corrispettivi orari, fatturazione e deducibilità dei costi di prestazioni professionali, in relazione anche alle disposizioni su onorari professionali e tariffe minime.

Normative correlate

Decreto Ministeriale 146/2026
Regolamento recante procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi d…
Decreto Ministeriale 124/2026
Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipaz…
Decreto Ministeriale 114/2026
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in …
Decreto Ministeriale 109/2026
Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore…
Decreto Ministeriale 110/2026
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11…
Decreto Ministeriale 98/2026
Regolamento recante disciplina delle modalita' di esecuzione della legge 8 lugl…
Decreto Ministeriale 95/2026
Regolamento recante la sostituzione dell'Allegato A al decreto del Ministro del…
Decreto Ministeriale 90/2026
Regolamento relativo alla organizzazione, al funzionamento e alla nomina dei co…

Altre normative del 1997

Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'edito… Decreto del Presidente della Repubblica 525 Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n… Decreto Ministeriale 524 Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato c… Decreto Ministeriale 523 Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per… Decreto del Presidente della Repubblica 522 Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma … Decreto Ministeriale 521 Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Pres… Decreto del Presidente della Repubblica 520 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito de… Decreto del Presidente della Repubblica 519 Regolamento recante norme sull'espletamento di funzioni ispettive nell'ambito del Corpo n… Decreto Ministeriale 518

Altri Decreto Ministeriale

Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennita' di c… 44/2026 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… 223/2025 Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello… 15/2026 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e d… 221/2025 Regolamento recante aggiornamento dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 202… 220/2025 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti… 219/2025
Vedi tutti i Decreto Ministeriale →