Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 414/1993

Regolamento concernente la revoca del decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, recante disposizioni per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana.

Pubblicato: 16/10/1993 In vigore dal: 03/08/1993 Documento ufficiale

Quali erano le disposizioni revocate dal Decreto Ministeriale 414/1993 e per quali motivi è stata disposta la revoca?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 414/1993 revoca il precedente Decreto Ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, che aveva introdotto modifiche ai piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini della Sicilia. La revoca si è resa necessaria perché le misure adottate nel 1990 non hanno prodotto i risultati sanitari attesi: i dati del servizio veterinario regionale relativi agli anni 1991 e 1992 dimostravano un'attività inferiore rispetto agli anni precedenti e percentuali di infezione superiori alle aspettative.

Un ulteriore motivo della revoca riguarda l'adeguamento alla normativa comunitaria europea, in particolare alla decisione del Consiglio CEE 90/424/CEE del 26 giugno 1990, che richiedeva la presentazione di un nuovo piano di eradicazione per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica. La decisione CEE 87/58/CEE del 22 dicembre 1986 non consentiva deroghe, rendendo obbligatorio l'allineamento della normativa nazionale agli standard europei.

Il decreto è stato adottato dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, previa consultazione della commissione competente, parere del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio di Stato. La revoca comporta il ritorno alle disposizioni precedenti del Decreto Ministeriale 5 luglio 1979, in attesa di nuovi piani di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini siciliani.

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Riferimento normativo

DECRETO 3 agosto 1993, n. 414

Testo normativo

DECRETO n. 414/1993 # DECRETO 3 agosto 1993, n. 414 ## Regolamento concernente la revoca del decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426, recante disposizioni per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana. IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 , sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modifiche; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 2 luglio 1977, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina; Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato che le misure adottate con il decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 1991, non hanno modificato le condizioni sanitarie degli allevamenti bovini nell'ambito della profilassi della tubercolosi e della brucellosi attuata nella regione siciliana; Tenuto conto dei dati forniti dal servizio veterinario regionale a consuntivo dell'attività svolta nell'anno 1991 che dimostrano un'attività inferiore a quella dell'anno precedente ed una percentuale di infezione superiore; Considerato che, anche la situazione risultante dal consuntivo dell'attività svolta nell'anno 1992, mostra elevati indici di infezione; Considerato, inoltre, di dover revocare le disposizioni emanate con il predetto decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426 , anche in applicazione della decisione del Consiglio CEE del 26 giugno 1990 (90/424/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità europea n. L 224 del 18 agosto 1990 che prevede la presentazione di un nuovo piano di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica; Considerato, infine, che la decisione del Consiglio CEE del 22 dicembre 1986 (87/58/CEE) pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" della Comunità europea n. L 24 del 27 gennaio 1987 non consente deroga alcuna; Sentita la commissione prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 , nella seduta del 31 gennaio 1992; Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1993; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il decreto ministeriale 30 luglio 1990, n. 426 , concernente modificazioni al decreto ministeriale 5 luglio 1979 per l'attuazione dei piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi negli allevamenti bovini esistenti nella regione siciliana, è revocato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 agosto 1993 Il Ministro della sanità GARAVAGLIA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1993 Registro n. 5 Sanità, foglio n. 143 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La commissione di cui all' art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615 , sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), nominata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è incaricata di esprimere il proprio parere sui piani di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi da approvarsi poi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell' art. 1 del D.M. n. 426/1990 : "Art. 1. - 1. La regione Sicilia è autorizzata a prolungare di ulteriori mesi tre i termini stabiliti al terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1979 citato in premessa. 2. La regione Sicilia è autorizzata altresì a prolungare di mesi due il termine previsto al primo comma dell'art. 8 del più volte citato decreto 5 luglio 1979".

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Il Decreto Ministeriale 414/1993 riguarda la profilassi veterinaria e il risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi e brucellosi in Sicilia, disciplinando l'applicazione della legge 615/1964 sulla bonifica sanitaria. Commercialisti e consulenti aziendali che operano nel settore zootecnico devono conoscere questa normativa per comprendere gli obblighi di conformità sanitaria, i piani di eradicazione delle malattie infettive e l'armonizzazione con le direttive comunitarie europee sulla sanità animale.

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