Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 403/2000

Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.

Pubblicato: 08/01/2001 In vigore dal: 19/07/2000 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che deve possedere un riproduttore maschio per essere utilizzato in monta naturale privata secondo il Decreto Ministeriale 403/2000?

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Il Decreto Ministeriale 403/2000 stabilisce i requisiti tecnici e amministrativi che gli animali riproduttori maschi devono soddisfare per essere legalmente impiegati nella riproduzione animale in monta naturale privata. La norma si applica a bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini, interessando allevatori, associazioni di categoria e enti che gestiscono i libri genealogici. In pratica, il riproduttore deve essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o registro anagrafico della propria razza, con certificazione rilasciata dall'associazione allevatori competente. Inoltre, l'animale deve essere identificato secondo modalità specifiche: per bovini e altre specie tramite il sistema previsto dal DPR 317/1996, mentre per equini mediante dati segnaletici, tatuaggio o altri mezzi riconosciuti dal libro genealogico di riferimento. Per gli stalloni non iscritti a libri ufficiali, le regioni e province autonome possono autorizzarne l'impiego previa individuazione secondo norme locali. Aspetto rilevante: la norma è stata successivamente annullata dalla Corte Costituzionale nel 2004 per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno competenza esclusiva sulla materia.

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Riferimento normativo

DECRETO 19 luglio 2000, n. 403

Testo normativo

DECRETO n. 403/2000 # DECRETO 19 luglio 2000, n. 403 ## Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 , recante "Disciplina della riproduzione animale"; Vista la legge 3 agosto 1999, n. 280 , recante "Modifiche ed integrazioni" alla suddetta legge, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994 ; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 , regolamento di esecuzione della predetta legge; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327 , con il quale sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto; Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di applicazione del citato regolamento sono emerse alcune problematiche legate a mutamenti verificatisi nel settore della riproduzione animale, sia sotto il profilo normativo, che tecnico-scientifico, che organizzativo; Considerate al riguardo anche le molteplici proposte di modifica richieste dalle regioni e province autonome; Ritenuta quindi la necessità di modificare il testo del già citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , ed in particolare, in considerazione della copiosità delle variazioni di sostituire l'intero testo normativo al fine di permettere una più agevole applicazione e consultazione; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell' articolo 8 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , che nella riunione del 25 maggio 1999, ha espresso parere favorevole; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi 1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni: a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri; b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 , e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico. 2. In applicazione a quanto stabilito all' articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , gli stalloni non iscritti a libri genealogici o registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate regioni, che li hanno autorizzati. 3. Per la specie equina la monta naturale privata è regolata dalle stesse norme che disciplinano la monta naturale pubblica di cui all'articolo 2. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 28 luglio 2004, n. 283 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2004, n. 30), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 , concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano; Annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 ".

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Il Decreto Ministeriale 403/2000 disciplina i requisiti dei riproduttori animali, l'iscrizione ai libri genealogici e registri anagrafici, e l'identificazione degli animali secondo le normative sulla tracciabilità zootecnica. Allevatori e associazioni di categoria devono consultare questa norma per verificare la conformità dei riproduttori maschi, considerando anche le competenze regionali e le modifiche apportate dalla giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia provinciale.

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