Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma 2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attivita' delle autoscuole.
Quali disposizioni del decreto ministeriale 317/1995 vengono abrogate dal decreto 391/1997 e per quale motivo?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 391/1997 abroga specifiche disposizioni del precedente decreto 317/1995 che disciplinava l'attività delle autoscuole in Italia. In particolare, vengono eliminate il comma 2 dell'articolo 1 e il comma 2 dell'articolo 14, mentre il comma 3 dell'articolo 9 risulta già abrogato. L'abrogazione risponde alla necessità di adeguare la normativa italiana alle direttive comunitarie, in particolare la direttiva 91/439/CEE, e di conformarsi alla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (delibera n. 3721 del 1996), che aveva richiesto modifiche per eliminare intese restrittive della libertà di concorrenza nel settore delle autoscuole. Le disposizioni abrogate contenevano probabilmente limitazioni o vincoli che ostacolavano la libera concorrenza tra le autoscuole. Il decreto si fonda su principi di liberalizzazione del mercato e armonizzazione con la normativa europea sulla formazione e l'esame dei conducenti, mantenendo però i requisiti essenziali per la sicurezza stradale e la qualificazione degli istruttori.
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Riferimento normativo
DECRETO 17 settembre 1997, n. 391
Testo normativo
DECRETO n. 391/1997
# DECRETO 17 settembre 1997, n. 391
## Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1, comma
2, 9, comma 3, e 14, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio
1995, n. 317, concernente la disciplina dell'attivita' delle
autoscuole.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'allegato II della direttiva 91/439/CEE , recepita con decreto ministeriale 8 agosto 1994, concernente l'accertamento delle conoscenze, capacità e comportamenti legati alla guida di un veicolo; Visto l' articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : "Nuovo codice della strada ", laddove è previsto che gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida devono essere effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità europea; Visto l' articolo 122, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : "Nuovo codice della strada ", laddove sono previsti limiti di età per gli istruttori di guida; Visto l' articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 : "Nuovo codice della strada ", concernente la normativa che disciplina l'attività delle autoscuole; Visto l' articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , che vieta intese restrittive della libertà di concorrenza; Considerata la necessità di aderire alla delibera n. 3721 del 21 marzo 1996 , emanata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2823 in data 2 giugno 1997); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 1, ((. . .)) e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 , concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1995, n. 177) sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 settembre 1997 Il Ministro: Burlando Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997 Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 44
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Il decreto 391/1997 riguarda l'abrogazione di norme restrittive nel settore delle autoscuole, operando in conformità alla direttiva comunitaria 91/439/CEE e alla delibera dell'Autorità garante della concorrenza. Commercialisti e consulenti che assistono gestori di autoscuole devono considerare l'impatto sulla libertà di concorrenza, sui vincoli di età per gli istruttori e sulla disciplina dell'attività secondo il Codice della Strada (decreto legislativo 285/1992).
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