Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validita' dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto.
Quali sono le caratteristiche tecniche e i requisiti dei segnali di soccorso che devono essere utilizzati sulle unità da diporto secondo il Decreto Ministeriale 387/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 387/1999 è un regolamento tecnico che stabilisce le norme per i segnali di soccorso utilizzati esclusivamente sulle imbarcazioni da diporto. Si applica a tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e riguarda i proprietari, i gestori e gli armatori di tali unità. Il decreto definisce le caratteristiche tecniche, i requisiti prestazionali e la durata di validità di questi dispositivi di emergenza, garantendo che siano conformi agli standard di sicurezza della navigazione. In pratica, le unità da diporto devono dotarsi di segnali di soccorso che rispettino le specifiche tecniche indicate dal regolamento, con validità temporale definita, per assicurare l'efficacia dei mezzi di salvataggio e soccorso in caso di emergenza in mare.
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Riferimento normativo
DECRETO 29 settembre 1999, n. 387
Testo normativo
DECRETO n. 387/1999
# DECRETO 29 settembre 1999, n. 387
## Regolamento recante norme per l'individuazione delle
caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validita' dei
segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da
diporto.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 ; Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata dei segnali di soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 , per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE , modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 4829 del 27 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - Il testo dell' art. 23, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 , è il seguente: "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell' art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti: a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso". - Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317 , recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151. - Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983. - Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 081 del 26 marzo 1988. - Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Decreto Ministeriale 387/1999 rappresenta il riferimento normativo per chi opera nel settore della navigazione da diporto in materia di segnali di soccorso, mezzi di salvataggio e dispositivi di emergenza marittima. Armatori, costruttori navali e società di certificazione consultano questo regolamento per conformarsi ai requisiti tecnici, alla durata di validità dei segnali e agli standard di sicurezza della navigazione previsti dalla normativa italiana e dalle direttive europee sulla regolamentazione tecnica.
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