Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto.
Quali sono le caratteristiche tecniche e i requisiti che deve possedere un riflettore radar installato su un'unità da diporto secondo la normativa italiana?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 386/1999 stabilisce le norme tecniche per i riflettori radar da installare esclusivamente sulle unità da diporto, cioè su tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto. Questo regolamento è stato emanato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in attuazione del precedente decreto di sicurezza per la navigazione da diporto del 1994, che prevedeva il riflettore radar come dotazione obbligatoria per le imbarcazioni abilitate a navigazione senza limiti. Il decreto definisce in modo preciso i termini tecnici utilizzati, come la "sezione di riflessione" (il rapporto tra la potenza irradiata in una determinata direzione e la densità di potenza dell'onda incidente) e il "diagramma polare azimutale" (che mette in relazione la capacità riflettente del dispositivo con l'angolo di azimut). In pratica, il regolamento fissa gli standard che i riflettori radar devono rispettare per garantire che le piccole imbarcazioni siano adeguatamente rilevabili dai sistemi radar di altre navi, migliorando così la sicurezza della navigazione.
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Riferimento normativo
DECRETO 29 settembre 1999, n. 386
Testo normativo
DECRETO n. 386/1999
# DECRETO 29 settembre 1999, n. 386
## Regolamento recante norme per l'individuazione delle
caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da
utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 21, comma 1, lettera q), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 ; Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da di porto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 , per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE , modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 4827 del 27 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) "riflettore radar": qualsiasi apparecchio passivo progettato per rafforzare gli echi dei piccoli bersagli radar; d)"sezione di riflessione": il rapporto moltiplicato 4 tra la potenza per unità di angolo solido che viene irradiata in una determinata direzione e la densità di potenza irradiata di un'onda piatta che da una determinata direzione colpisce un oggetto irradiato; e) "diagramma polare azimutale": il diagramma polare che pone in rapporto la sezione di riflessione di un riflettore radar con l'angolo all'azimut su un asse verticale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo dell' art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 , è il seguente: "2. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione da emanare, ai sensi dell' art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le caratteristiche delle unità necessarie per la navigazione di cui alla lettera b)". - Il testo dell' art. 21, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 , è il seguente: "Art. 21 (Dotazione). - 1. Le dotazioni richieste per imbarcazioni e le navi da diporto abilitate a navigazione senza alcun limite sono: da a) a p) (Omissis); q) un riflettore radar". - Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317 , recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983. - Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 081 del 26 marzo 1988. - Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994. - Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
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Il Decreto Ministeriale 386/1999 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della navigazione da diporto e della sicurezza marittima, affrontando specificamente i requisiti tecnici del riflettore radar, la sezione di riflessione e il diagramma polare azimutale. Armatori, costruttori navali e società di certificazione consultano questa normativa per conformarsi agli obblighi di dotazione delle unità da diporto e garantire il rispetto delle direttive europee sulla sicurezza della navigazione.
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