Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 385/1999

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto.

Pubblicato: 02/11/1999 In vigore dal: 29/09/1999 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche tecniche e i requisiti che devono possedere i salvagente utilizzati sulle unità da diporto secondo il Decreto Ministeriale 385/1999?

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Il Decreto Ministeriale 385/1999 stabilisce le norme tecniche per i salvagente, sia anulari che a ferro di cavallo, utilizzati esclusivamente sulle imbarcazioni da diporto. Si applica a tutti i costruttori e proprietari di unità da diporto che devono dotarsi di questi mezzi di salvataggio individuali. Il decreto definisce due tipologie: il salvagente anulare, a forma di ciambella con galleggiabilità intrinseca che non richiede interventi, e il salvagente a ferro di cavallo, caratterizzato da estremità libere con dispositivi di aggancio manuale. La normativa è stata emanata in attuazione del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto del 1994 e recepisce le direttive europee sulla standardizzazione tecnica, garantendo che tutti i mezzi di salvataggio rispettino caratteristiche uniformi di galleggiabilità e sicurezza. Per i proprietari di imbarcazioni da diporto, il rispetto di queste specifiche è obbligatorio per la conformità alle normative di sicurezza della navigazione.

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Riferimento normativo

DECRETO 29 settembre 1999, n. 385

Testo normativo

DECRETO n. 385/1999 # DECRETO 29 settembre 1999, n. 385 ## Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 ; Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei salvagente sia anulari che a ferro di cavallo, quali mezzi individuali di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 , per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE , modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 4828 del 27 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione; b) "unità da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) "salvagente anulare": un mezzo di salvataggio a ciambella a galleggiabilità ottenuta con materiali a galleggiabilità intrinseca che non necessita di alcun intervento, destinato a fornire all'utilizzatore una determinata galleggiabilità; d) "salvagente a ferro di cavallo": un mezzo di salvataggio avente le estremità libere del cavetto a festoni, in corrispondenza dell'apertura, provviste di dispositivo di aggancio manuale e con caratteristiche di galleggiabilità di cui alla lettera c) del presente articolo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - Il testo dell' art. 23, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 , è il seguente: "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell' art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabiliti: a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso". - Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317 , recante: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - Il testo della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 109 del 26 aprile 1983. - Il testo della direttiva 88/182/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 81 del 26 marzo 1988. - Il testo della direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100 del 19 aprile 1994. - Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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Il Decreto 385/1999 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della nautica da diporto riguardante mezzi individuali di salvataggio, galleggiabilità intrinseca e conformità tecnica. Armatori, costruttori navali e società di diporto consultano questa normativa per verificare i requisiti dei salvagente anulari e a ferro di cavallo, in conformità alle direttive europee sulla sicurezza della navigazione e alle procedure di standardizzazione tecnica.

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