Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 381/1997

Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle societa' esercenti attivita' di fornitura di lavoro temporaneo.

Pubblicato: 04/11/1997 In vigore dal: 03/09/1997 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le procedure che una società deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo?

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Il Decreto Ministeriale 381/1997 istituisce presso il Ministero del Lavoro un albo nazionale delle società autorizzate a fornire prestazioni di lavoro temporaneo. La normativa si applica a tutte le imprese che intendono operare in questo settore e stabilisce un sistema di autorizzazione in due fasi: una provvisoria (rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta) e una definitiva a tempo indeterminato (dopo 2 anni di corretta gestione). Le società devono costituirsi come società di capitali o cooperative, con capitale versato minimo di 1 miliardo di lire, sede legale in Italia, e devono operare su almeno quattro regioni. Inoltre, devono disporre di uffici e competenze professionali adeguate e garantire i crediti dei lavoratori attraverso un deposito cauzionale di 700 milioni di lire nei primi due anni, sostituito successivamente da fidejussione bancaria o assicurativa pari al 5% del fatturato. Gli amministratori, direttori generali e soci devono essere privi di condanne penali per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, la sicurezza sul lavoro e la previdenza sociale, nonché non sottoposti a misure di prevenzione.

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Riferimento normativo

DECRETO 3 settembre 1997, n. 381

Testo normativo

DECRETO n. 381/1997 # DECRETO 3 settembre 1997, n. 381 ## Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle societa' esercenti attivita' di fornitura di lavoro temporaneo. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 , recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione"; Visto in particolare l'articolo 2, comma 1, della citata legge che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri avvenuta con nota del 9 settembre 1997 ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , affidato alla responsabilità del direttore generale per l'impiego. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 196/1997 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Goveerno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L' art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione", così recita: "Art. 2 (Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sotitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall' art. 416-bis del codice penale , o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , o della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all' art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni".

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