((Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici)).
Quali sono gli impianti disciplinati dal Decreto Ministeriale 37/2008 e a chi si applica questa normativa?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 37/2008 è un regolamento che disciplina l'installazione, l'ampliamento e la trasformazione degli impianti all'interno degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale, ecc.). Si applica a partire dal punto di consegna della fornitura quando l'impianto è connesso a reti di distribuzione esterne. La normativa riguarda sette categorie principali di impianti: elettrici e protezione dalle scariche atmosferiche, radiotelevisivi e telecomunicazioni, riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, gas, sollevamento (ascensori e montacarichi) e protezione antincendio. Questa disciplina si rivolge a imprese installatrici, progettisti, manutentori e proprietari di edifici che devono garantire la conformità e la sicurezza degli impianti secondo standard tecnici specifici. È importante sottolineare che gli impianti soggetti a normativa comunitaria specifica o requisiti di sicurezza particolari rimangono disciplinati da quella normativa speciale, non dalle disposizioni generali del decreto.
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Riferimento normativo
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Testo normativo
DECRETO n. 37/2008
# DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
## <em><strong>((Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici))</strong></em>.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti gli articoli 8 , 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46 , recante norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 , recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25 , recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 , recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 , recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni; Visto l' articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 , recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Visto l' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 17 della legge n. 400 del 1998 , effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; (( b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonchè le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti; )) c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. 3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
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Il DM 37/2008 è il riferimento normativo principale per chi opera nel settore dell'installazione di impianti negli edifici, disciplinando conformità tecnica, sicurezza degli impianti e responsabilità delle imprese installatrici. Professionisti del settore, imprese artigiane, progettisti e consulenti tecnici lo consultano per verificare i requisiti di qualificazione, le procedure di denuncia di inizio attività e gli obblighi di certificazione e manutenzione degli impianti.
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