Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 362/2001

Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.

Pubblicato: 04/10/2001 In vigore dal: 09/08/2001 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le limitazioni per l'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi secondo il Decreto Ministeriale 362/2001?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 362/2001 disciplina specificamente le armi ad aria compressa o a gas compressi (sia lunghe che corte) con energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche di armi antiche ad avancarica anteriori al 1890 a colpo singolo. Queste armi sono classificate come strumenti con modesta capacità offensiva e non sono assimilate alle armi comuni da sparo, pertanto non richiedono autorizzazione per il porto. L'acquisto è consentito solo a maggiorenni e deve essere registrato dall'armiere; la cessione e il comodato sono permessi esclusivamente tra soggetti maggiorenni, con divieto di affidamento a minori salvo deroghe per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo è consentito solo a maggiori di età o a minori assistiti da adulti, esclusivamente in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico. I produttori e importatori devono immatricolare gli strumenti e apporre uno specifico punzone che certifichi il rispetto del limite energetico di 7,5 joule, garantendo così la conformità alle norme di sicurezza pubblica.

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Riferimento normativo

DECRETO 9 agosto 2001, n. 362

Testo normativo

DECRETO n. 362/2001 # DECRETO 9 agosto 2001, n. 362 ## Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186 , e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36 , e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; Visto l' articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999; Visto l' articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 , concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000; Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 , relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi; Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999 , occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule; Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili "erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule"; Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000 ; Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988 , con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizione 1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. 2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ". - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza". - La legge 23 febbraio 1960, n. 186 , reca: "Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152 , sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili". - Il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152 , reca: "Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili". - La legge 18 aprile 1975, n. 110 , reca: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi". - La legge 21 febbraio 1990, n. 36 , reca: "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati". - Si riporta il testo vigente dell' art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999): "Art. 11 (Modifiche all' art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva). - 1. All' art. 2, primo comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110 , dopo le parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo . 2. All' art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, . 3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 , relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. 3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule. 4. Le sanzioni di cui all' art. 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. 5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri: a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito; b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere; c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza; d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico; e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. 6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo". - L' art. 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000), ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , riportato nelle presenti note. - La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991 , relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 256 del 13 settembre 1991. - Si riporta il testo vigente dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

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