Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 354/1992

Regolamento recante modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.

Pubblicato: 03/08/1992 In vigore dal: 23/04/1992 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 354/1992 alla normativa sui radiocomandi per gru, argani e paranchi?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 354/1992 modifica il precedente DM 347/1988 estendendo la disciplina della sicurezza dai soli "radiocomandi" ai più generali "sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche", includendo così anche i sistemi a fotocomando. Questa normativa si applica a tutti i mezzi di sollevamento e trasporto (gru, argani e paranchi) e riguarda i costruttori, gli installatori e i datori di lavoro che utilizzano questi equipaggiamenti. Il decreto prevede che tali sistemi devono essere costruiti secondo criteri di sicurezza specifici, muniti di targa di identificazione e libretto di istruzione tecnica, con approvazione di tipo rilasciata dall'ISPESL. La normativa ammette anche sistemi alternativi che realizzino un livello di sicurezza equivalente, nonché apparecchiature costruite secondo la normativa CEE purché accompagnate da dichiarazione del costruttore e approvazione di tipo da organismi riconosciuti.

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Riferimento normativo

DECRETO 23 aprile 1992, n. 354

Testo normativo

DECRETO n. 354/1992 # DECRETO 23 aprile 1992, n. 354 ## Regolamento recante modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , che prevede l'attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visto l'art. 183, ultimo comma, del decreto stesso, il quale stabilisce che gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1988, con il quale è stata riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato A al sopracitato decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi; Constatato che la disciplina stabilita per i radiocomandi è estensibile anche ai sistemi a fotocomando; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Visto l' art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.14.12; Decreta: Art. 1 Il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347 , concernente il riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi di gru, argani e paranchi è così modificato: agli articoli 1 e 2, in luogo della parola "radiocomandi", leggasi "sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche"; all'art. 3, in luogo di "radiocomando", leggasi "comando mediante onde elettromagnetiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 aprile 1992 Il Ministro: MARINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992 Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 339 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regoalmenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si riporta qui di seguito il testo dell'articolato del D.M. n. 347/1988 quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto: "Art. 1. - È riconosciuta l'efficacia ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato A al presente decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche per l'azionamento di gru, argani e paranchi. Art. 2. - I sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche di cui al precedente decreto devono essere costruiti ed installati come stabilito dai criteri di sicurezza contenuti nel succitato allegato A, e devono inoltre essere muniti di una targa di identificazione e di un libretto di istruzione tecnica, redatto in conformità all'allegato B del presente decreto. L'approvazione di tipo è rilasciata dall'ISPESL. Sono inoltre ammesse le certificazioni di tipo rilasciate, ai sensi della normativa allegata al presente decreto, da organismi ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri della CEE. Art. 3. - Sono in ogni caso ammessi sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche diversi da quelli previsti dal presente decreto purchè realizzino un livello di sicurezza equivalente. Fermo restando l'equivalenza del livello di sicurezza realizzato dalle presenti norme, sono altresì ammessi sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche costruiti in base alla normativa vigente negli Stati membri della CEE, purchè il tipo sia approvato da un organismo ufficialmente riconosciuto e l'apparecchiatura sia accompagnata da una dichiarazione del costruttore che ne attesti la rispondenza al tipo approvato. Detta dichiarazione dovrà anche indicare gli estremi dell'approvazione di tipo e della normativa di sicurezza seguita. Art. 4. - Sono approvati i criteri di sicurezza ed il modello del libretto di istruzione tecnica che fanno parte integrante del presente decreto".

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