Regolamento recante attuazione delle disposizioni previste dall'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e dall'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, relativo al passaggio nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale del ruolo dei segretari comunali, giudicato inidoneo all'espletamento del servizio attivo.
Quali sono i requisiti e le modalità per il trasferimento dei segretari comunali inidonei nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo il Decreto Ministeriale 353/1992?
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Il Decreto Ministeriale 353/1992 disciplina il passaggio del personale del ruolo dei segretari comunali, dichiarato inidoneo all'espletamento del servizio attivo, verso i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. Questa normativa si applica specificamente ai segretari comunali che, per motivi di inidoneità fisica permanente, non possono più svolgere le loro mansioni originarie e necessitano di un recupero al servizio attivo in posizioni diverse. Il decreto rappresenta l'attuazione di disposizioni previste dal DPR 44/1990 e dal decreto-legge 344/1990, che stabilivano il principio del recupero prioritario presso l'Amministrazione civile dell'interno. Il personale interessato può richiedere il trasferimento a condizione di possedere il titolo di studio richiesto per accedere alle corrispondenti qualifiche nei ruoli dell'Amministrazione civile. L'inquadramento avviene in soprannumero, con compensazione mediante indisponibilità di posti nella qualifica iniziale. Prima dell'assegnazione definitiva, il personale può essere sottoposto a visita medica e a prove teoriche e pratiche secondo modalità specifiche, garantendo così una verifica dell'idoneità alle nuove mansioni.
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Riferimento normativo
DECRETO 25 febbraio 1992, n. 353
Testo normativo
DECRETO n. 353/1992
# DECRETO 25 febbraio 1992, n. 353
## Regolamento recante attuazione delle disposizioni previste
dall'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44, e dall'art. 15 del decreto-legge 24 novembre
1990, n. 344, relativo al passaggio nei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno del personale del ruolo dei segretari comunali,
giudicato inidoneo all'espletamento del servizio attivo.
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , con il quale è stato previsto che, ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , devono prioritariamente essere tenute presenti le disponibilità organiche dell'Amministrazione civile dell'interno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; Visto l' art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 , che disciplina le modalità dell'inquadramento di detto personale, secondo quanto previsto dal primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 ; Ritenuto di dover emanare, ai sensi del surrichiamato art. 8, secondo comma, apposite disposizioni per sottoporre il personale del ruolo dei segretari comunali suddetto a visita medica e a prova teorica e pratica; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 1992; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 R e q u i s i t i 1. Il personale del ruolo dei segretari comunali giudicato inidoneo all'espletamento del servizio attivo, può chiedere, ai sensi dell' art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno a condizione che risulti in possesso del titolo di studio richiesto dalle disposizioni in vigore ai fini dell'accesso alle corrispondenti qualifiche dei predetti ruoli. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990 è il seguente: "2. Ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , devono, prioritariamente, essere tenute presenti le disponibilità organiche nell'Amministrazione civile dell'interno". - Il testo dell' art. 29 del D.P.R. n. 266/1987 è il seguente: "Art. 29 (Mutamento di mansioni per inidoneità fisica). - 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore. 2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento". - Il testo dell' art. 15 del D.L. n. 344/1990 è il seguente: "Art. 15. - 1. All'inquadramento previsto dall' art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , si provvede in soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 , e dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 , con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale". - Il testo dell' art. 8, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 339/1982 è il seguente: "Art. 8. - Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente". - Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 551/1981 è il seguente: "Art. 2. - L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione. Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990 , si veda nelle note alle premesse.
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Il DM 353/1992 è il riferimento normativo per il trasferimento di personale inidoneo, l'inquadramento in soprannumero, la visita medica e le prove di idoneità nel settore pubblico. Amministratori pubblici e responsabili del personale lo consultano per gestione della mobilità interna, mutamento di mansioni per inidoneità fisica, e recupero al servizio attivo nel comparto dell'Amministrazione civile dell'interno.
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