Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 339/2004

Regolamento recante norme per promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001.

Pubblicato: 08/03/2005 In vigore dal: 13/12/2004 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al contributo per gli istituti stranieri di cultura secondo il Decreto Ministeriale 339/2004?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 339/2004 disciplina l'erogazione di un contributo annuale destinato agli istituti stranieri di archeologia, storia e storia dell'arte, nonché alle emanazioni dirette di università estere, al fine di promuovere attività di formazione internazionale e diffusione delle diverse culture nazionali. I beneficiari devono essere aderenti all'Unione internazionale con statuto approvato dal DPR 1574/1960, oppure emanazioni di università straniere che abbiano stipulato una convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione secondo il decreto legislativo 287/1999. Il contributo è riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico degli atti di convenzionamento e delle domande presentate entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente e un tetto complessivo annuale di 5.164.568,99 euro. Il contributo è fruibile anche come credito d'imposta, non concorre alla base imponibile e può essere utilizzato in compensazione secondo le norme sulla dichiarazione dei redditi.

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Riferimento normativo

DECRETO 13 dicembre 2004, n. 339

Testo normativo

DECRETO n. 339/2004 # DECRETO 13 dicembre 2004, n. 339 ## Regolamento recante norme per promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, il comma 37 dell'articolo 52, ai sensi del quale è riconosciuto agli istituti di cultura stranieri ed a quelli di diretta emanazione di università estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta; Visto l'ultimo periodo del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del contributo; Visto l' articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , che ha apportato modificazioni all' articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917 , ed in particolare l'articolo 96, recante la disciplina della deducibilità degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Destinatari del contributo 1. Possono essere destinatari del contributo di cui all' articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , come modificato dall' articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte aderenti all'Unione internazionale il cui statuto è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 , ovvero quelli di diretta emanazione in Italia di università straniere che, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 . 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le categorie degli istituti che, relativamente all'anno di riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1. 3. Per l'anno 2004, il decreto di individuazione delle categorie degli istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002 ): «37. Allo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, è riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 , ovvero diretta emanazione di università estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta.». - Si trascrive il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003 ): «22. Al comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: «di alta formazione», sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 ,»; b) nel secondo periodo, dopo le parole: «credito di imposta», sono inserite le seguenti: «, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,»; c) nel terzo periodo, le parole: «sono individuati annualmente gli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate annualmente le categorie degli istituti» e le parole: «e la misura massima dello stesso» sono soppresse.». - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. - Si trascrive il testo dell'art. 96 (Interessi passivi) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 : «Art. 96. 1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano per il loro intero ammontare; e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito; f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si computano nella misura ivi stabilita; g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.». Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del 1960 recante «Approvazione del nuovo statuto dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte con sede in Roma» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 30 dicembre 1960 . Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge. 15 marzo 1997, n. 59, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Si trascrive il testo degli articoli 2 , 23 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »: «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attività produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attività culturali. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonchè per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.». «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». «Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attività produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il Ministero della salute; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanità; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94 . 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , con i decreti previsti dall' art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . 8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. 9. All' art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»». Note all'art.1: - Il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è riportato nella nota alle premesse. - Il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è riportato nella nota alle premesse. Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1574 del 1960 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , recante disposizioni in materia di «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.

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